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Non esiste nessuna logica per la prescrivibilità medica per i prodotti omeopatici?

a meno che non si travisino artificiosamente leggi e concetti sulla definizione di farmaco

Nei rimedi omeopatici il principio attivo e il meccanismo d’azione non possono essere rilevati

cosa necessita di prescrizione medica? essere un farmaco

ma cos’è un farmaco? non di certo un prodotto omeopatico:

FARMACOLOGIA

La farmacodinamica è lo studio della sede, del meccanismo d’azione e degli effetti – principali, secondari, collaterali e avversi – che i farmaci hanno sugli organismi viventi.

La relazione fra concentrazione (mM o mg/l) di un farmaco e il grado di risposta ottenuto prende il nome di curva concentrazione-risposta.

Quindi ci deve essere una relazione lineare fra il farmaco e il suo effetto, cosa che i rimedi omeopatici non hanno.

OMS definizione di farmaco: “qualsiasi sostanza chimica o prodotto utilizzato per modificare o esaminare funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio del paziente”

Anche l’OMS mette in relazione la presenza di una sostanza con il suo effetto, cosa che in omeopatia non c’è, in quanto si tratta di diluizioni che non hanno una relazione lineare fra presenza di una sostanza e effetto della sostanza, vedi direttiva CE 83/2003, “SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE”

Lessico Medico Italiano di Pietro Benigno e Pietro Li Voti (1999) droga vegetale: erbe medicinali o prodotti vegetali utilizzabili in terapia. (L’omeopatia parte da droghe ma non è possibile dosare IL PRINCIPIO ATTIVO in quanto diluito oltre il numero di misurabilità di una molecola ( avogadro NA (Nᴀ), è una costante fisica che indica il numero di particelle (atomi o molecole) presenti in una mole di sostanza. Il suo valore è approssimativamente pari a 6,022 × 10²³ ) quindi l’erba o il prodotto omeopatico non è più presente).

Corte di Giustizia della Comunità Europea medicamento: sostanza o associazione di sostanze capaci, tenuto conto della composizione, dosaggio, principio attivo presente, di ripristinare, correggere, o modificare, in modo significativo, funzioni fisiologiche dell’uomo, attraverso un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, nonchè le sostanze utilizzate per stabilire una diagnosi medica.

La farmacologia, in rapporto alla nozione di farmaco è la scienza che si pone il compito: a) di studiare gli effetti di un farmaco, sia esso estrattivo,di sintesi o derivante da biotecnologie,

La farmacologia e’ una scienza biomedica che studia i farmaci e le loro interazioni MOLECOLARI che si verificano negli esseri viventi, che nacque a fine 800 (quindi dopo Hahnemann) da Oswald Schmiedeberg il quale diceva che: lo scopo della farmacologia è di sviluppare una scienza biologica indipendente e pura, che contempli l’azione degli agenti farmacologici attivi sugli organismi viventi.

La farmacologia STABILISCE L’EFFICACIA TERAPEUTICA DI UN NUOVO MEDICAMENTO (e la direttiva DE 83/2001 dice che l’omeopatia non ha un efficacia terapeutica dimostrata), contribuisce a definire le norme per le sperimentazioni cliniche dei farmaci presenti e futuri, quelli con maggiore o più utile rapporto rischio/beneficio terapeutico e costo. Ogni prodotto omeopatico si dovrebbe interfacciare con le discipline della farmacologia: farmacognosia (composizione chimica da cui derivano gli effetti farmacologici) farnacodinamica (meccanismi d’azione) farmacocinetica (assorbimento, trasformazione, azione, eliminazione, reazioni allergiche) farmacologia molecolare (interazione molecola cellule dell’organismo) farmacogenetica (interazione con il genoma in relazione alle distribuzioni etniche) farmacologia clinica (sicurezza d’impiego, è l’unico aspetto che giustifica l’inserimento dei prodotti omeopatici nella direttiva CE 83/2001 ma questo non giustifica l’obbligo di prescrizione medica visto che riguarda i farmacisti e le aziende produttrici di prodotti omeopatici e non i medici i veterinari gli odontoiatri), tossicolgia (non è il caso dell’omeopatia sono troppo diluiti infatti sono autorizzati all’immissione in commercio AIC)

Nella SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)del 13 marzo 2025 Nella causa C‑589/23 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di “medicinale per funzione” – Nozione di “azione farmacologica” – Sostanza che si lega in modo reversibile a dei batteri per impedire loro di legarsi alle cellule umane – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale” – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “dispositivo medico”»

 emerge un inequivocabile:

PRINCIPIO DI RILEVANZA MOLECOLARE DI UNA SOSTANZA CHE SI LEGA SU UN SUBSTRATO BIOLOGICO UMANO O NOCIVO PER L’UOMO (VIRUS BATTERI)

Tenuto conto che nei prodotti omeopatici non è possibile rilevare nessuna molecola in quanto sono diluiti molteplici volte, anche nel 2025 abbiamo una sentenza che conferma i principi di massima di presenza molecolare di una sostanza e meccanismo d’azone, nello specifico anche un’altro giudice pose la questione sull’importanza della possibilità di quantificare molecole:

LEGGI SENTENZE

Citazioni “SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)del 13 marzo 2025 Nella causa C‑589/23”

(18)Detto giudice ha ritenuto che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale fossero medicinali per funzione, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, la cui azione farmacologica è esercitata dal D-mannosio. Per giungere a tale conclusione, il suddetto giudice ha fatto riferimento agli accertamenti di un perito nominato giudizialmente (in prosieguo: il «perito giudiziario») secondo cui la sostanza attiva in questione, legandosi nell’urina all’adesina FimH presente sul batterio Escherichia coli, impedisce a quest’ultimo di fissarsi a determinate strutture poste sulla parete della vescica, e ciò costituirebbe un intervento nei processi fisiologici di questo batterio e nei processi fisiopatologici dell’infezione delle vie urinari

(42) Secondo il punto A.2.1.1 di detto documento, recante il titolo «Definizione del dispositivo medico», la nozione di «mezzi farmacologici», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42, deve essere intesa come un’interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e un componente cellulare, generalmente qualificato come recettore, che provoca una reazione diretta o blocca la reazione ad un altro agente.

(43)Tale definizione della nozione di «mezzi farmacologici» è stata ulteriormente precisata nel documento orientativo intitolato «MDCG 2022 – 5 Rev. 1 – Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (“MDCG Guidance”)» [Documento orientativo sui casi limite tra dispositivi medici e medicinali ai sensi del regolamento (UE)). T 2017/745, «documento orientativo GCDM»] (in prosieguo: il «documento orientativo GCDM»

(45)secondo il documento orientativo MDCG, tale nozione designa un’interazione, generalmente a livello molecolare, tra una sostanza o i suoi metaboliti e un componente del corpo umano, che determina l’avvio, il potenziamento, la riduzione o il blocco di funzioni fisiologiche oppure di processi patologici

direttiva 2001/83

C) ai medicinali soggetti alla [direttiva 2001/83]. Nello stabilire se un determinato prodotto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva oppure della presente direttiva si deve tener conto in particolare del principale meccanismo d’azione del prodotto stesso».

L’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva così recita:

«In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di “medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva».

Rilevabilità molecolare e meccanismo d’azione, il fatto che ci cia un comma a parte che definisce i prodotti omeopatici senza indicazioni terapeutiche dimostrate non significa che sia un farmaco e quindi prescrivibile solo dai medici, anche se non necessaria la prescrizione scritta, ma semmai il contrario che non risponde ai requisiti di farmaco disposti dalla direttiva stessa.

Il considerando 7 della direttiva 2004/27 enuncia quanto segue:

«A seguito, in particolare, dei progressi scientifici e tecnici, occorrerebbe chiarire le definizioni e l’ambito d’applicazione della [direttiva 2001/83] in modo da conseguire un livello elevato di requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano. Al fine di tener conto, da un lato, della comparsa di nuove terapie e, dall’altro, del numero crescente dei prodotti detti “di frontiera” tra il settore dei medicinali e gli altri settori, occorrerebbe modificare la definizione di “medicinale” per evitare dubbi sulla normativa da applicare qualora un prodotto corrisponda pienamente alla definizione di medicinale, ma eventualmente anche alla definizione di altri prodotti regolamentati. Tale definizione dovrebbe specificare il tipo di azione che il medicinale può esercitare sulle funzioni fisiologiche. (…)».

QUINDI ANCORA DEV’ESSERE DEFINITO IL MECCANISMO DI AZIONE IN MODO LINEARE FRA PRESENZA DELLA SOSTANZA E MECCANISMO D’AZIONE cosa che nei prodotti omeopatici non può esistere.

Quindi non si tratta di ristabilire l’equilibrio psico-fisico tenedo con delle rilevanze psicologiche del soggetto oltre che dei sintomi e segni fiopatologici, il medicinale è inteso come materia (molecole) che agisce sulla materia ( corpo) non è il caso dell’omeopatia, per quanto la ritenga una campo di sperimentazione affascinante e degno di attenzione, l’omeopatia non ha una base medico/prescrittiva, semmai è più assimilabile alla psicologia e in particolare alla psicologia psicosomatica, che non è medicina.

In Italia il decreto legislativo 24 aprile 2006 n 2019 che recepisce le direttive EU riporta la seguente definizione di medicinale a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somminstrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica, o metabolica ovvero di stabilire una diagnosi medica.

Qundi non si tratta di potenziare la forza vitale, per aumentare le risorse di autoguarigione del soggetto, questo nella legge 2006 non è contemplato, e comunque non possiamo pretendere che le arance debbano essere prescritte dai medici solo perchè contengono vitamine che rinforzano il sistema immunitario! C’è la dicitura integratori per queste cose (estratto di arancia per potenziare le difese immunologiche) e questo ermette all’omeopatia di non chiudersi in una nicchia di mercato di professionisti prescrittori ma di poter interagire con altre figure professionali sanitarie per approfondire un campo di ricerca interessante.

questo disegno di Legge Legislatura 17ª – Disegno di legge n. 429 non ha un senso logico

Luciano Caprino Il farmaco 7000 anni di storia

Sentenza Corte Giustizia Europea 13 marzo 2025  

disposizioni complementari???  DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2001

admin

I medici omeopati con il loro sapere sul corpo, non capiranno mai perchè l’intangibile omeopatico funziona, escludendo gli psicologi che di intangibile, la mente, ne sanno parecchio.

Il Ministero Sanità con una circolare dell’8 aprile 1999 n. 6, nell’all.1 punto 1 lettera d

fissa i seguenti criteri per considerare una sostanza un medicinale il medicinale è già stato utilizzato con risultati favorevoli, dando prova di qualità e sicurezza nell’uomo, IN RAPPORTO ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE PROPOSTE, COME COMPROVATO DA DATI DI LETTERATURA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE.

Nel 2001 una direttiva UE: 83/CE redige un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

Ratificato in Italia nel 2006 D.Lgs. 219

Che al suo interno si contraddice non poco, per esempo all’art 26 propone agli stati membri di ratificare che:

L’autorizzazione all’immissione in commercio è rifiutata quando, previa verifica dei documenti e delle informazioni (…) b) l’efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente; (…)

E fin qui siamo in linea con la legislazione italiana fino al 2006, inoltre il codice deontologico dei medici che vincola solo i medici, specifica all’Art. 5 che l’ Esercizio dell’attività professionale (si basa su fondamenti scientifici che in omeopatia ancora non esistono) “Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali (…)

All’Art. 6 Limiti dell’attività professionale, il c.d.m. specifica che: In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.(…) cioè non può influenzare attribuire fondatezza di un farmaco se non è stata riconosciuta dalla comunità scientifica, con la propria autorevolezza di medico.

Cioè:comporta anche il dovere del medico di “non sfruttare” il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere.

Inoltre l’Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico

(..)La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.

(…)

Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.

Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.

Bene fin qui siamo in linea con la circolare ministeriale del 1999, i medicinali prescritti dai medici devono essere comprovati scientificamente, ma se non ci sono indicazioni terapeutiche, vedi .l’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 va indicato sull’etichetta dei rimedi omeopatici “senza indicazioni terapeutiche approvate” SE NON CI SONO INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE I RIMEDI OMEOPATICI NON SONO FARMACI e nessuna sentenza di Tribunale può chiamarli farmaci e quindi che necessitano di prescrizione medica delle preparazioni farmaceutiche di cui non sono approvate indicazioni terapeutiche. Principio di non contraddizione: principio per cui un ordinamento giuridico non può, contemporaneamente, riconoscere un diritto (art 13 c.d.m.) o un potere a un soggetto e, allo stesso tempo, sanzionare lo stesso comportamento (art 6-12 c.d.m.) ma anche all’interno della stessa direttiva CE del 2001 n 83 (ratificata nel 2006) è presente la stessa contraddizione, un medicinale per essere considerato tale deve avere delle evidenze scientifiche, che i “medicinali” omeopatici non hanno.

La cosa più paradossale è che il codice deontologico dei medici poi prosegue dicendo in pratica che i medici devono denunciare chi fa abuso della professione medica consigliando medicinali che non hanno dati scientifici a sostegno delle loro ipotesi terapeutiche, non hanno indicazioni terapeutiche approvate, cioè mentre spacciano per medicinale una cosa che non lo è, devono denunciare coloro che facendo questo non sono medici, siamo nel ridicolo.

C.d.m. Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo

La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve Sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”. Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale. Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.

In realtà chi sta facendo un abuso della professione sono proprio i medici stessi, nel momento in cui nella loro visita omeopatica si lanciano su complesse analisi psicologiche e personologiche attribuendo tratti identitari ai loro pazienti, tratti in cui i pazienti poi si identificano, sviluppando dei falsi se’, al fine di definire il rimedio giusto, i medici omeopati di oggi dedicano almeno la metà della loro visita per mettere etichette psicologiche alle persone. Dire che una persona è ansiosa o depressa, e prescrivere un farmaco nella maggior parte dei casi creando dipendenza biochimica, non è come definire la personalità pulsatilla, o ignazia amara o via dicendo sulla base di tratti di personalità di cui il medico non ha competenza, non esiste una psicologia in cui basta fare un esame alla Facoltà di Medicina che possa sostituire 5 anni di psicologi all’Università di Psicologia . Quando Hahnemann a fine XIX secolo lo faceva, ancora la psicologia non esisteva, o meglio era agli inizi con gli studi in psicofisica, con Gustav Fechner, Wundt.

Inizio della psicologia scientifica. Quindi lui metteva nella sua materia medica l’aspetto mentale e l’aspetto morale, del resto se andiamo all’antica Grecia i saperi non erano settorializzati come oggi e i “filosofi” erano anche medici, psicologi (Teofrasto per esempio), cosa che oggi non è più, quindi VA RICONOSCIUTO CHE META’ DELL’OMEOPATIA E’ DI PERTINENZA PSICOLOGICA e non medica, che i rimedi omeopatici non sono farmaci anche se devono avere una preparazione farmaceutica per garantire la salute delle persone, e che abbiano una preparazione farmaceutica non significa che siano farmaci, la fisologica non è un farmaco, l’acqua di Sirmione non è un farmaco è solo un prodotto farmaceutico industriale o galenico, e anche sul fatto che i farmacisti non possano produrre loro dei prodotti galenici perchè richiederebbero una burocrazia senza fine, non va bene.

Dal canto loro i farmacisti hanno ben precisato che la direttiva CE ratificata in Italia, direttiva che travisa l’omeopatia per come è stata concepita da Hahnemann, in quanto prevede una registrazione semplificata, che vuol dire al di fuori dei principi definitori di “farmaco”, preparazioni con più rimedi omeopatici quindi a essere onesti intellettualmente non si tratta più di rimedi omeopatici perchè Hanemann questo lo escludeva, e degno di nota all’art 69 della 83/CE 2001

Propone di etichettare il medicinale omeopatico con la seguente dicitura: medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate», ma se è senza indicazioni terapeutiche approvate la prassi legislative dice che non è un medicinale, e infatti si era sempre chiamato rimedio omeopatico.

Forse che chiamarlo medicinale fa lievitare il prezzo perchè in automatico può essere prescritto solo dai medici? E infatti in Germania dove l’omeopatia è libera (però dipende dalle regioni) e può essere consigliata da farmacisti e tutte le professioni sanitarie una confezione di granuli di rimedio omeopatico costa un quarto che in Italia, possimamo ipotizzare che inserire i rimedi omeopatici con procedura semplificata, anche con più rimedi omeopatici mischiati, da prescrivere assieme ad altri medicinali allopatici sia stata un’operazione commerciale e non a tutela della salute delle persone? E della loro libertà di accedere alla consulenza di uno psicologo omeopata per problemi psicologici!

I farmacisti che giustamente si sono opposti a tutto questo travisamento voluto dai medici, fanno sapere: si ricorda che i medicinali omeopatici non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche.
Si precisa, altresì, che non esiste alcun medicinale omeopatico registrato come vaccino.

Nel 2001 c’è stata una forzatura da parte della UE sui rimedi omeopatici, forzatura non accolta da alcune zone della Germania e dell’Austria, che non hanno ratificato la proposta e hanno continuato a lasciare libero il mercato dell’omeopatia, pur garantendo l’accuratezza della preparazione da parte dei farmacisti, tale forzatura ratificata in Italia nel 2006 ha, in modo anomalo, medicalizzato l’omeopatia facendoli divenire impropriamente “farmaci” prescrivibili solo da medici, anche l’UE stessa nel 2001, ratificato nel 2006, impone di mettere sull’etichetta del prodotto “medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate”,  i medici omeopati hanno voluto rendere l’omeopatia una nicchia di mercato di difficile accessibilità economica, esclusiva solo per loro sapendo benissimo che Hahnemann era un chimico naturalista/farmacista aveva frequentato due anni prima presso una facoltà di medicina poi si laureò in un altra, fece il medico per alcuni anni e lasciò la professione per fare il traduttore, per poi praticare la sua teoria omeopatica ma molto contestato dai suoi colleghi allopati, fu in un certo senso psicologo quando la psicologia non esisteva ancora, come psicologi-erboisti erano tutti i terapeuti di quel tempo (XIX sec), Hahnemann fu anche molto contrastato dai medici del tempo, come accadde anche per Eduard Bach, anche i medici allopati attuali non accettano l’omeopatia come pratica medica perchè non ci sono evidenze scientifiche. Ora ultimamente la cosa si è aperta a odontoiatri, veterinari, che hanno poca attinenza con l’omeopatia che originariamente non aveva applicazioni su animali e ha sempre avuto un approccio globale e non specialistico come può essere quello di un odontoiatra, anche altri specialisti medici si sono avvicinati all’omeopatia, ma mi chiedo se, come per altro avviene anche per i fiori di Bach, si studia il comportamento psicologico di un fiore, vegetale, animale, e si fanno analogie con la mancanza di salute di una persona, per individuare il rimedio omeopatico più adatto, cosa c’entra una specializzazione medica settorializzata, con l’omeopatia? O un mix alchemico alla mago Merlino con la salute?

Personalmente penso che o l’omeopatia dovrebbe tornare ad essere sperimentale e libera come in Germania perchè ancora c’è da capire molto sull’omeopatia e di certo non tanto sul piano materiale, medico, quando sul piano psicologico o dell’anima o quantomeno su un piano intangibile perchè sia chiaro che di rimedio nella diluizione non ne resta e quindi non è misurabile e quindi non è verificabile scientificamente.

Poi non stiamo parlando di sostanze pericolose, sapendo che non ci sono rischi per la salute nel caso che un prodotto venisse dato erroneamente, ma perchè tutta questa pantominia sulla necessità di prescrizione medica di cose che dal punto di vista medico non hanno significato. I rimedi omeopatici non sono veleni (farmaci) da dosare accuratamente e da dare accuratamente per evitare danni alle persone, quindi tutto questo montante di personalismi commerciali a scopi profittevoli, semmai nuoce a un’offerta onesta delle terapie non convenzionali, con quello che è successo con il covid, vi è stato un aumento della fiducia e della richiesta verso l’omeopatia, promosso molto dai farmacisti, che rischia di divenire una bolla di sapone. Noi psicologi potremmo contribuire ma se ci troviamo di fronte a medici che ci escludono con il pretesto di una prescrizione medica basato su una definizione contraddittoria di farmaco, a una cosa: il rimedio omeopatico, che farmaco non è, e questo per garantirsi una nicchia esclusiva per i medici, come nella nostra categoria accadde per gli psicoanalisti, questa cosa non finirà bene, per l’omeopatia come non è finita bene per gli psicoanalisti, che chiudendosi sono sempre meno e oggi poco considerati, la loro pretesa di autorevolezza ha finito per trasformarsi nel suo contrario. Escludere gli psicologi dalle consulenze omeopatiche è un grave errore per i medici, che stanno tagliando il ramo su cui siedono, in quanto di materico l’omeopatia non ha nulla, mente la psiche è intangibile e probabilmente sull’intangibile quindi non sul medico, poggia la spiegazione degli effetti dei rimedi omeopatici, spiegazione ancora tutta da dimostrare, con gli strumenti che solo gli psicologi potrebbero avere, in quanto trattano queste cose mentre i medici trattano di verificabilità materiale, verificabilità non applicabile all’omeopatia.

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