a meno che non si travisino artificiosamente leggi e concetti sulla definizione di farmaco
Nei rimedi omeopatici il principio attivo e il meccanismo d’azione non possono essere rilevati
cosa necessita di prescrizione medica? essere un farmaco
ma cos’è un farmaco? non di certo un prodotto omeopatico:
FARMACOLOGIA
La farmacodinamica è lo studio della sede, del meccanismo d’azione e degli effetti – principali, secondari, collaterali e avversi – che i farmaci hanno sugli organismi viventi.
La relazione fra concentrazione (mM o mg/l) di un farmaco e il grado di risposta ottenuto prende il nome di curva concentrazione-risposta.
Quindi ci deve essere una relazione lineare fra il farmaco e il suo effetto, cosa che i rimedi omeopatici non hanno.
OMS definizione di farmaco: “qualsiasi sostanza chimica o prodotto utilizzato per modificare o esaminare funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio del paziente”
Anche l’OMS mette in relazione la presenza di una sostanza con il suo effetto, cosa che in omeopatia non c’è, in quanto si tratta di diluizioni che non hanno una relazione lineare fra presenza di una sostanza e effetto della sostanza, vedi direttiva CE 83/2003, “SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE”
Lessico Medico Italiano di Pietro Benigno e Pietro Li Voti (1999) droga vegetale: erbe medicinali o prodotti vegetali utilizzabili in terapia. (L’omeopatia parte da droghe ma non è possibile dosare IL PRINCIPIO ATTIVO in quanto diluito oltre il numero di misurabilità di una molecola ( avogadro NA (Nᴀ), è una costante fisica che indica il numero di particelle (atomi o molecole) presenti in una mole di sostanza. Il suo valore è approssimativamente pari a 6,022 × 10²³ ) quindi l’erba o il prodotto omeopatico non è più presente).
Corte di Giustizia della Comunità Europea medicamento: sostanza o associazione di sostanze capaci, tenuto conto della composizione, dosaggio, principio attivo presente, di ripristinare, correggere, o modificare, in modo significativo, funzioni fisiologiche dell’uomo, attraverso un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, nonchè le sostanze utilizzate per stabilire una diagnosi medica.
La farmacologia, in rapporto alla nozione di farmaco è la scienza che si pone il compito: a) di studiare gli effetti di un farmaco, sia esso estrattivo,di sintesi o derivante da biotecnologie,
La farmacologia e’ una scienza biomedica che studia i farmaci e le loro interazioni MOLECOLARI che si verificano negli esseri viventi, che nacque a fine 800 (quindi dopo Hahnemann) da Oswald Schmiedeberg il quale diceva che: lo scopo della farmacologia è di sviluppare una scienza biologica indipendente e pura, che contempli l’azione degli agenti farmacologici attivi sugli organismi viventi.
La farmacologia STABILISCE L’EFFICACIA TERAPEUTICA DI UN NUOVO MEDICAMENTO (e la direttiva DE 83/2001 dice che l’omeopatia non ha un efficacia terapeutica dimostrata), contribuisce a definire le norme per le sperimentazioni cliniche dei farmaci presenti e futuri, quelli con maggiore o più utile rapporto rischio/beneficio terapeutico e costo. Ogni prodotto omeopatico si dovrebbe interfacciare con le discipline della farmacologia: farmacognosia (composizione chimica da cui derivano gli effetti farmacologici) farnacodinamica (meccanismi d’azione) farmacocinetica (assorbimento, trasformazione, azione, eliminazione, reazioni allergiche) farmacologia molecolare (interazione molecola cellule dell’organismo) farmacogenetica (interazione con il genoma in relazione alle distribuzioni etniche) farmacologia clinica (sicurezza d’impiego, è l’unico aspetto che giustifica l’inserimento dei prodotti omeopatici nella direttiva CE 83/2001 ma questo non giustifica l’obbligo di prescrizione medica visto che riguarda i farmacisti e le aziende produttrici di prodotti omeopatici e non i medici i veterinari gli odontoiatri), tossicolgia (non è il caso dell’omeopatia sono troppo diluiti infatti sono autorizzati all’immissione in commercio AIC)
Nella SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)del 13 marzo 2025 Nella causa C‑589/23 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di “medicinale per funzione” – Nozione di “azione farmacologica” – Sostanza che si lega in modo reversibile a dei batteri per impedire loro di legarsi alle cellule umane – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale” – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “dispositivo medico”»
emerge un inequivocabile:
PRINCIPIO DI RILEVANZA MOLECOLARE DI UNA SOSTANZA CHE SI LEGA SU UN SUBSTRATO BIOLOGICO UMANO O NOCIVO PER L’UOMO (VIRUS BATTERI)
Tenuto conto che nei prodotti omeopatici non è possibile rilevare nessuna molecola in quanto sono diluiti molteplici volte, anche nel 2025 abbiamo una sentenza che conferma i principi di massima di presenza molecolare di una sostanza e meccanismo d’azone, nello specifico anche un’altro giudice pose la questione sull’importanza della possibilità di quantificare molecole:
LEGGI SENTENZE
Citazioni “SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)del 13 marzo 2025 Nella causa C‑589/23”
(18)Detto giudice ha ritenuto che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale fossero medicinali per funzione, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, la cui azione farmacologica è esercitata dal D-mannosio. Per giungere a tale conclusione, il suddetto giudice ha fatto riferimento agli accertamenti di un perito nominato giudizialmente (in prosieguo: il «perito giudiziario») secondo cui la sostanza attiva in questione, legandosi nell’urina all’adesina FimH presente sul batterio Escherichia coli, impedisce a quest’ultimo di fissarsi a determinate strutture poste sulla parete della vescica, e ciò costituirebbe un intervento nei processi fisiologici di questo batterio e nei processi fisiopatologici dell’infezione delle vie urinari
(42) Secondo il punto A.2.1.1 di detto documento, recante il titolo «Definizione del dispositivo medico», la nozione di «mezzi farmacologici», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42, deve essere intesa come un’interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e un componente cellulare, generalmente qualificato come recettore, che provoca una reazione diretta o blocca la reazione ad un altro agente.
(43)Tale definizione della nozione di «mezzi farmacologici» è stata ulteriormente precisata nel documento orientativo intitolato «MDCG 2022 – 5 Rev. 1 – Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (“MDCG Guidance”)» [Documento orientativo sui casi limite tra dispositivi medici e medicinali ai sensi del regolamento (UE)). T 2017/745, «documento orientativo GCDM»] (in prosieguo: il «documento orientativo GCDM»
(45)secondo il documento orientativo MDCG, tale nozione designa un’interazione, generalmente a livello molecolare, tra una sostanza o i suoi metaboliti e un componente del corpo umano, che determina l’avvio, il potenziamento, la riduzione o il blocco di funzioni fisiologiche oppure di processi patologici
direttiva 2001/83
C) ai medicinali soggetti alla [direttiva 2001/83]. Nello stabilire se un determinato prodotto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva oppure della presente direttiva si deve tener conto in particolare del principale meccanismo d’azione del prodotto stesso».
L’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva così recita:
«In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di “medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva».
Rilevabilità molecolare e meccanismo d’azione, il fatto che ci cia un comma a parte che definisce i prodotti omeopatici senza indicazioni terapeutiche dimostrate non significa che sia un farmaco e quindi prescrivibile solo dai medici, anche se non necessaria la prescrizione scritta, ma semmai il contrario che non risponde ai requisiti di farmaco disposti dalla direttiva stessa.
Il considerando 7 della direttiva 2004/27 enuncia quanto segue:
«A seguito, in particolare, dei progressi scientifici e tecnici, occorrerebbe chiarire le definizioni e l’ambito d’applicazione della [direttiva 2001/83] in modo da conseguire un livello elevato di requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano. Al fine di tener conto, da un lato, della comparsa di nuove terapie e, dall’altro, del numero crescente dei prodotti detti “di frontiera” tra il settore dei medicinali e gli altri settori, occorrerebbe modificare la definizione di “medicinale” per evitare dubbi sulla normativa da applicare qualora un prodotto corrisponda pienamente alla definizione di medicinale, ma eventualmente anche alla definizione di altri prodotti regolamentati. Tale definizione dovrebbe specificare il tipo di azione che il medicinale può esercitare sulle funzioni fisiologiche. (…)».
QUINDI ANCORA DEV’ESSERE DEFINITO IL MECCANISMO DI AZIONE IN MODO LINEARE FRA PRESENZA DELLA SOSTANZA E MECCANISMO D’AZIONE cosa che nei prodotti omeopatici non può esistere.
Quindi non si tratta di ristabilire l’equilibrio psico-fisico tenedo con delle rilevanze psicologiche del soggetto oltre che dei sintomi e segni fiopatologici, il medicinale è inteso come materia (molecole) che agisce sulla materia ( corpo) non è il caso dell’omeopatia, per quanto la ritenga una campo di sperimentazione affascinante e degno di attenzione, l’omeopatia non ha una base medico/prescrittiva, semmai è più assimilabile alla psicologia e in particolare alla psicologia psicosomatica, che non è medicina.
In Italia il decreto legislativo 24 aprile 2006 n 2019 che recepisce le direttive EU riporta la seguente definizione di medicinale a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somminstrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica, o metabolica ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Qundi non si tratta di potenziare la forza vitale, per aumentare le risorse di autoguarigione del soggetto, questo nella legge 2006 non è contemplato, e comunque non possiamo pretendere che le arance debbano essere prescritte dai medici solo perchè contengono vitamine che rinforzano il sistema immunitario! C’è la dicitura integratori per queste cose (estratto di arancia per potenziare le difese immunologiche) e questo ermette all’omeopatia di non chiudersi in una nicchia di mercato di professionisti prescrittori ma di poter interagire con altre figure professionali sanitarie per approfondire un campo di ricerca interessante.
questo disegno di Legge Legislatura 17ª – Disegno di legge n. 429 non ha un senso logico
Luciano Caprino Il farmaco 7000 anni di storia
I rimedi omeopatici non sono soggetti a prescrizione medica, infatti non hanno indicazioni terapeutiche approvate (direttiva CE n 83/2001), e validazione scientifica cioè non contengono principi attivi essendo essi di fatto diluizioni che superano il n° di avogadro. Il codice deontologico dei medici a questo proposito è molto chiaro sulla prescrizione art. 12.
54/CSR del 7 febbraio 2013, Accordo sui criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fisioterapia e dell’omeopatia.
Nel 2013, durante un Governo tecnico (Governo Letta) venne stipulato un accordo in base a una
– risoluzione n 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997 recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini LA PIU’ AMPIA LIBERTA’ DI SCELTA TERAPEUTICA ED INSIEME ASSICURARE LORO IL PIU’ ALTO LIVELLO DI SICUREZZA ED INFORMAZIONE CORRETTA.
-risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, gli stati membri dovrebbero formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MNC con particolare attenzione alla formazione del personale
-Ratifica direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, con apposito paragrafo per i cosi detti “farmaci” omeopatici che devono recare sull’etichetta “senza indicazioni terapeutiche approvate”
In cui
– Si rende opportuno TUTELARE LA LIBERTA’ DI SCELTA DEI CITTADINI E QUELLA DI CURA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA ENTRAMBE FONDATE SU UN RAPPORTO CONSENSUALE INFORMATO, (testo aggiunto da me: quindi informare anche che per l’omeopatia i rimedi non hanno indicazioni terapeutiche approvate) sul rispetto delle leggi dello Stato (testo da me aggiunto: quindi senza indurre aspettative “effetto placebo” con conseguenti oneri da parte dei clienti) e dei principi della deontologia professionale (quindi per i medici art 12 del CD: la prescizione deve far seguito a un fondato sospetto diagnostico, ma se non ci sono indicazioni terapeutiche approvate su cosa si fonda il sospetto diagnostico?, (…) ll medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, cosa non possibile con l’omeopatia in quanto non si conosce il meccanismo d’azione del rimedio (…)Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche (…) Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
QUINDI IL RIMEDIO OMEOPATICO SECONDO IL CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI NON E’ PRESCRIVIBILE)
-Che risulta procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti (testo aggiunto da me: per quale motivo si escludono gli psicologi dal momento che nell’omeopatia ottocentesca ci sono aspetti che riguardano la morale, quindi il comportamento del soggetto, e il mentale quindi di natura psicologica, nell’800 non esistevano gli psicologi ma oggi si quindi va prevista una diagnosi psicologica di pertinenza degli psicologi, e sicuramente non di pertinenza di odontoiatri, veterinari, farmacisti)
-Che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali, competenti per territorio, l’attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti distinti per professione e disciplina esercitata. (Testo aggiunto da me: Andrebbero aggiunti gli psicologi oggi siamo riconosciuti come professione sanitaria)
SI CONVIENE
Art. 1 .
Campo di applicazione
1. Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione. (Testo da me aggiunto: si contraddice con il codice deontologico dei medici)
2. Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze. (Testo da me aggiunto: anche lo psicologo è professione sanitaria)
4. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione. (Testo da me aggiunto: anche la psicologia ha come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione)
Art. 2
Definizioni
1. L’Agopuntura è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato.
2. La Fitoterapia è definita come Metodo terapeutico basato sull’uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all’interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale.(testo da me aggiunto:quindi può essere consigliata dagli psicologi)
3. L’Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti. (Testo da me aggiunto: Quindi presenti sul sito dell’AIFA con dicitura per ogni confezione prodotta a regola d’arte: medicinale senza indicazioni terapeutiche approvate)
Art. 3
Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia
1. A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.(testo da me aggiunto: il che non esclude che ci siano elenchi anche negli ordini degli psicologi, veterinari, farmacisti, con indicazioni precise, per esempio psicologi – diagnosi psicologica con invio da medico omeopata per la parte di sua competenza e viceversa essendo ad oggi la parte psicologica divenuta nelle materie mediche omeopatiche molto ampi e complessa per esempio India, Brasile, ci sono anche testi internazionali con che parlano proprio di psicologia omeopatica per esempio Baley da più di 20 anni mi pare)
2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all’incarico ricoperto.
Art. 4
Criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l’iscrizione negli elenchi
1. Ai fini dell’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
c) è fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.
(Testo da me aggiunto: aggiungere un monte ore di psicologia omeopatica, fatto “norma transitoria” da medici omeopati molto anziani quindi che non potevano formarsi in psicologia omeopatica o da psicologi)
Art. 5
Obiettivi formativi dei corsi di formazione
1. I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.
2. Gli obiettivi generali sono:
a) conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
b) aspetti della relazione medico – paziente e con i sistemi sanitari; (testo da me scritto aggiungere psicologo)
c) relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale; (testo da me scritto : e con la psicologia)
d) capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo; (testo da me aggiunto: distinti in psicologici e medici)
e) apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari; (e della semeiotica psicologica del disagio psichico esempio verbale e non verbale)
f) conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
g) conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
h) individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.
Art. 6
Metodologie formative
1. Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.
2. In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
a) lezioni frontali
b) seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review
c) formazione sul campo/tirocinio pratico
d) tutoraggio
e) studio individuale.
3. La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.
Art. 7
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia
1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.
2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti.
3. L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.
Art. 8
Indicazioni contro il conflitto di interesse
1. Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a “sponsorizzare” specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.
2. Ai fini dell’accreditamento alla formazione i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dal presente accordo.
3. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;
Art. 9
Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.
1. Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri (testo da me aggiunto: veterinari, farmacisti, psicologi) esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:
a) il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ( o testo da me aggiunto: veterinario, farmacista, psicologo) con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;
b) i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l’insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
c) i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
d) ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
e) i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all’elenco del medici (testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari) esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;
f) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”;
g) I soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all’allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;
h) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri (testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari)corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l’ente di formazione.
Art. 10
Fase transitoria
1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l’ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei.
4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista. (Testo da me aggiunto e psicologo)
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
Il Ministero Sanità con una circolare dell’8 aprile 1999 n. 6, nell’all.1 punto 1 lettera d
fissa i seguenti criteri per considerare una sostanza un medicinale il medicinale è già stato utilizzato con risultati favorevoli, dando prova di qualità e sicurezza nell’uomo, IN RAPPORTO ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE PROPOSTE, COME COMPROVATO DA DATI DI LETTERATURA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE.
Nel 2001 una direttiva UE: 83/CE redige un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Ratificato in Italia nel 2006 D.Lgs. 219
Che al suo interno si contraddice non poco, per esempo all’art 26 propone agli stati membri di ratificare che:
L’autorizzazione all’immissione in commercio è rifiutata quando, previa verifica dei documenti e delle informazioni (…) b) l’efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente; (…)
E fin qui siamo in linea con la legislazione italiana fino al 2006, inoltre il codice deontologico dei medici che vincola solo i medici, specifica all’Art. 5 che l’ Esercizio dell’attività professionale (si basa su fondamenti scientifici che in omeopatia ancora non esistono) “Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali (…)
All’Art. 6 Limiti dell’attività professionale, il c.d.m. specifica che: In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.(…) cioè non può influenzare attribuire fondatezza di un farmaco se non è stata riconosciuta dalla comunità scientifica, con la propria autorevolezza di medico.
Cioè:comporta anche il dovere del medico di “non sfruttare” il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere.
Inoltre l’Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico
(..)La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
(…)
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
Bene fin qui siamo in linea con la circolare ministeriale del 1999, i medicinali prescritti dai medici devono essere comprovati scientificamente, ma se non ci sono indicazioni terapeutiche, vedi .l’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 va indicato sull’etichetta dei rimedi omeopatici “senza indicazioni terapeutiche approvate” SE NON CI SONO INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE I RIMEDI OMEOPATICI NON SONO FARMACI e nessuna sentenza di Tribunale può chiamarli farmaci e quindi che necessitano di prescrizione medica delle preparazioni farmaceutiche di cui non sono approvate indicazioni terapeutiche. Principio di non contraddizione: principio per cui un ordinamento giuridico non può, contemporaneamente, riconoscere un diritto (art 13 c.d.m.) o un potere a un soggetto e, allo stesso tempo, sanzionare lo stesso comportamento (art 6-12 c.d.m.) ma anche all’interno della stessa direttiva CE del 2001 n 83 (ratificata nel 2006) è presente la stessa contraddizione, un medicinale per essere considerato tale deve avere delle evidenze scientifiche, che i “medicinali” omeopatici non hanno.
La cosa più paradossale è che il codice deontologico dei medici poi prosegue dicendo in pratica che i medici devono denunciare chi fa abuso della professione medica consigliando medicinali che non hanno dati scientifici a sostegno delle loro ipotesi terapeutiche, non hanno indicazioni terapeutiche approvate, cioè mentre spacciano per medicinale una cosa che non lo è, devono denunciare coloro che facendo questo non sono medici, siamo nel ridicolo.
C.d.m. Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve Sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”. Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale. Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.
In realtà chi sta facendo un abuso della professione sono proprio i medici stessi, nel momento in cui nella loro visita omeopatica si lanciano su complesse analisi psicologiche e personologiche attribuendo tratti identitari ai loro pazienti, tratti in cui i pazienti poi si identificano, sviluppando dei falsi se’, al fine di definire il rimedio giusto, i medici omeopati di oggi dedicano almeno la metà della loro visita per mettere etichette psicologiche alle persone. Dire che una persona è ansiosa o depressa, e prescrivere un farmaco nella maggior parte dei casi creando dipendenza biochimica, non è come definire la personalità pulsatilla, o ignazia amara o via dicendo sulla base di tratti di personalità di cui il medico non ha competenza, non esiste una psicologia in cui basta fare un esame alla Facoltà di Medicina che possa sostituire 5 anni di psicologi all’Università di Psicologia . Quando Hahnemann a fine XIX secolo lo faceva, ancora la psicologia non esisteva, o meglio era agli inizi con gli studi in psicofisica, con Gustav Fechner, Wundt.
Inizio della psicologia scientifica. Quindi lui metteva nella sua materia medica l’aspetto mentale e l’aspetto morale, del resto se andiamo all’antica Grecia i saperi non erano settorializzati come oggi e i “filosofi” erano anche medici, psicologi (Teofrasto per esempio), cosa che oggi non è più, quindi VA RICONOSCIUTO CHE META’ DELL’OMEOPATIA E’ DI PERTINENZA PSICOLOGICA e non medica, che i rimedi omeopatici non sono farmaci anche se devono avere una preparazione farmaceutica per garantire la salute delle persone, e che abbiano una preparazione farmaceutica non significa che siano farmaci, la fisologica non è un farmaco, l’acqua di Sirmione non è un farmaco è solo un prodotto farmaceutico industriale o galenico, e anche sul fatto che i farmacisti non possano produrre loro dei prodotti galenici perchè richiederebbero una burocrazia senza fine, non va bene.
Dal canto loro i farmacisti hanno ben precisato che la direttiva CE ratificata in Italia, direttiva che travisa l’omeopatia per come è stata concepita da Hahnemann, in quanto prevede una registrazione semplificata, che vuol dire al di fuori dei principi definitori di “farmaco”, preparazioni con più rimedi omeopatici quindi a essere onesti intellettualmente non si tratta più di rimedi omeopatici perchè Hanemann questo lo escludeva, e degno di nota all’art 69 della 83/CE 2001
Propone di etichettare il medicinale omeopatico con la seguente dicitura: medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate», ma se è senza indicazioni terapeutiche approvate la prassi legislative dice che non è un medicinale, e infatti si era sempre chiamato rimedio omeopatico.
Forse che chiamarlo medicinale fa lievitare il prezzo perchè in automatico può essere prescritto solo dai medici? E infatti in Germania dove l’omeopatia è libera (però dipende dalle regioni) e può essere consigliata da farmacisti e tutte le professioni sanitarie una confezione di granuli di rimedio omeopatico costa un quarto che in Italia, possimamo ipotizzare che inserire i rimedi omeopatici con procedura semplificata, anche con più rimedi omeopatici mischiati, da prescrivere assieme ad altri medicinali allopatici sia stata un’operazione commerciale e non a tutela della salute delle persone? E della loro libertà di accedere alla consulenza di uno psicologo omeopata per problemi psicologici!
I farmacisti che giustamente si sono opposti a tutto questo travisamento voluto dai medici, fanno sapere: si ricorda che i medicinali omeopatici non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche.
Si precisa, altresì, che non esiste alcun medicinale omeopatico registrato come vaccino.
Nel 2001 c’è stata una forzatura da parte della UE sui rimedi omeopatici, forzatura non accolta da alcune zone della Germania e dell’Austria, che non hanno ratificato la proposta e hanno continuato a lasciare libero il mercato dell’omeopatia, pur garantendo l’accuratezza della preparazione da parte dei farmacisti, tale forzatura ratificata in Italia nel 2006 ha, in modo anomalo, medicalizzato l’omeopatia facendoli divenire impropriamente “farmaci” prescrivibili solo da medici, anche l’UE stessa nel 2001, ratificato nel 2006, impone di mettere sull’etichetta del prodotto “medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate”, i medici omeopati hanno voluto rendere l’omeopatia una nicchia di mercato di difficile accessibilità economica, esclusiva solo per loro sapendo benissimo che Hahnemann era un chimico naturalista/farmacista aveva frequentato due anni prima presso una facoltà di medicina poi si laureò in un altra, fece il medico per alcuni anni e lasciò la professione per fare il traduttore, per poi praticare la sua teoria omeopatica ma molto contestato dai suoi colleghi allopati, fu in un certo senso psicologo quando la psicologia non esisteva ancora, come psicologi-erboisti erano tutti i terapeuti di quel tempo (XIX sec), Hahnemann fu anche molto contrastato dai medici del tempo, come accadde anche per Eduard Bach, anche i medici allopati attuali non accettano l’omeopatia come pratica medica perchè non ci sono evidenze scientifiche. Ora ultimamente la cosa si è aperta a odontoiatri, veterinari, che hanno poca attinenza con l’omeopatia che originariamente non aveva applicazioni su animali e ha sempre avuto un approccio globale e non specialistico come può essere quello di un odontoiatra, anche altri specialisti medici si sono avvicinati all’omeopatia, ma mi chiedo se, come per altro avviene anche per i fiori di Bach, si studia il comportamento psicologico di un fiore, vegetale, animale, e si fanno analogie con la mancanza di salute di una persona, per individuare il rimedio omeopatico più adatto, cosa c’entra una specializzazione medica settorializzata, con l’omeopatia? O un mix alchemico alla mago Merlino con la salute?
Personalmente penso che o l’omeopatia dovrebbe tornare ad essere sperimentale e libera come in Germania perchè ancora c’è da capire molto sull’omeopatia e di certo non tanto sul piano materiale, medico, quando sul piano psicologico o dell’anima o quantomeno su un piano intangibile perchè sia chiaro che di rimedio nella diluizione non ne resta e quindi non è misurabile e quindi non è verificabile scientificamente.
Poi non stiamo parlando di sostanze pericolose, sapendo che non ci sono rischi per la salute nel caso che un prodotto venisse dato erroneamente, ma perchè tutta questa pantominia sulla necessità di prescrizione medica di cose che dal punto di vista medico non hanno significato. I rimedi omeopatici non sono veleni (farmaci) da dosare accuratamente e da dare accuratamente per evitare danni alle persone, quindi tutto questo montante di personalismi commerciali a scopi profittevoli, semmai nuoce a un’offerta onesta delle terapie non convenzionali, con quello che è successo con il covid, vi è stato un aumento della fiducia e della richiesta verso l’omeopatia, promosso molto dai farmacisti, che rischia di divenire una bolla di sapone. Noi psicologi potremmo contribuire ma se ci troviamo di fronte a medici che ci escludono con il pretesto di una prescrizione medica basato su una definizione contraddittoria di farmaco, a una cosa: il rimedio omeopatico, che farmaco non è, e questo per garantirsi una nicchia esclusiva per i medici, come nella nostra categoria accadde per gli psicoanalisti, questa cosa non finirà bene, per l’omeopatia come non è finita bene per gli psicoanalisti, che chiudendosi sono sempre meno e oggi poco considerati, la loro pretesa di autorevolezza ha finito per trasformarsi nel suo contrario. Escludere gli psicologi dalle consulenze omeopatiche è un grave errore per i medici, che stanno tagliando il ramo su cui siedono, in quanto di materico l’omeopatia non ha nulla, mente la psiche è intangibile e probabilmente sull’intangibile quindi non sul medico, poggia la spiegazione degli effetti dei rimedi omeopatici, spiegazione ancora tutta da dimostrare, con gli strumenti che solo gli psicologi potrebbero avere, in quanto trattano queste cose mentre i medici trattano di verificabilità materiale, verificabilità non applicabile all’omeopatia.