I rimedi omeopatici non sono soggetti a prescrizione medica, infatti non hanno indicazioni terapeutiche approvate (direttiva CE n 83/2001), e validazione scientifica cioè non contengono principi attivi essendo essi di fatto diluizioni che superano il n° di avogadro. Il codice deontologico dei medici a questo proposito è molto chiaro sulla prescrizione art. 12.
54/CSR del 7 febbraio 2013, Accordo sui criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fisioterapia e dell’omeopatia.
Nel 2013, durante un Governo tecnico (Governo Letta) venne stipulato un accordo in base a una
– risoluzione n 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997 recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini LA PIU’ AMPIA LIBERTA’ DI SCELTA TERAPEUTICA ED INSIEME ASSICURARE LORO IL PIU’ ALTO LIVELLO DI SICUREZZA ED INFORMAZIONE CORRETTA.
-risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, gli stati membri dovrebbero formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MNC con particolare attenzione alla formazione del personale
-Ratifica direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, con apposito paragrafo per i cosi detti “farmaci” omeopatici che devono recare sull’etichetta “senza indicazioni terapeutiche approvate”
In cui
– Si rende opportuno TUTELARE LA LIBERTA’ DI SCELTA DEI CITTADINI E QUELLA DI CURA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA ENTRAMBE FONDATE SU UN RAPPORTO CONSENSUALE INFORMATO, (testo aggiunto da me: quindi informare anche che per l’omeopatia i rimedi non hanno indicazioni terapeutiche approvate) sul rispetto delle leggi dello Stato (testo da me aggiunto: quindi senza indurre aspettative “effetto placebo” con conseguenti oneri da parte dei clienti) e dei principi della deontologia professionale (quindi per i medici art 12 del CD: la prescizione deve far seguito a un fondato sospetto diagnostico, ma se non ci sono indicazioni terapeutiche approvate su cosa si fonda il sospetto diagnostico?, (…) ll medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, cosa non possibile con l’omeopatia in quanto non si conosce il meccanismo d’azione del rimedio (…)Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche (…) Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
QUINDI IL RIMEDIO OMEOPATICO SECONDO IL CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI NON E’ PRESCRIVIBILE)
-Che risulta procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti (testo aggiunto da me: per quale motivo si escludono gli psicologi dal momento che nell’omeopatia ottocentesca ci sono aspetti che riguardano la morale, quindi il comportamento del soggetto, e il mentale quindi di natura psicologica, nell’800 non esistevano gli psicologi ma oggi si quindi va prevista una diagnosi psicologica di pertinenza degli psicologi, e sicuramente non di pertinenza di odontoiatri, veterinari, farmacisti)
-Che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali, competenti per territorio, l’attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti distinti per professione e disciplina esercitata. (Testo aggiunto da me: Andrebbero aggiunti gli psicologi oggi siamo riconosciuti come professione sanitaria)
SI CONVIENE
Art. 1 .
Campo di applicazione
1. Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione. (Testo da me aggiunto: si contraddice con il codice deontologico dei medici)
2. Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze. (Testo da me aggiunto: anche lo psicologo è professione sanitaria)
4. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione. (Testo da me aggiunto: anche la psicologia ha come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione)
Art. 2
Definizioni
1. L’Agopuntura è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato.
2. La Fitoterapia è definita come Metodo terapeutico basato sull’uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all’interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale.(testo da me aggiunto:quindi può essere consigliata dagli psicologi)
3. L’Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti. (Testo da me aggiunto: Quindi presenti sul sito dell’AIFA con dicitura per ogni confezione prodotta a regola d’arte: medicinale senza indicazioni terapeutiche approvate)
Art. 3
Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia
1. A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.(testo da me aggiunto: il che non esclude che ci siano elenchi anche negli ordini degli psicologi, veterinari, farmacisti, con indicazioni precise, per esempio psicologi – diagnosi psicologica con invio da medico omeopata per la parte di sua competenza e viceversa essendo ad oggi la parte psicologica divenuta nelle materie mediche omeopatiche molto ampi e complessa per esempio India, Brasile, ci sono anche testi internazionali con che parlano proprio di psicologia omeopatica per esempio Baley da più di 20 anni mi pare)
2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all’incarico ricoperto.
Art. 4
Criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l’iscrizione negli elenchi
1. Ai fini dell’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
c) è fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.
(Testo da me aggiunto: aggiungere un monte ore di psicologia omeopatica, fatto “norma transitoria” da medici omeopati molto anziani quindi che non potevano formarsi in psicologia omeopatica o da psicologi)
Art. 5
Obiettivi formativi dei corsi di formazione
1. I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.
2. Gli obiettivi generali sono:
a) conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
b) aspetti della relazione medico – paziente e con i sistemi sanitari; (testo da me scritto aggiungere psicologo)
c) relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale; (testo da me scritto : e con la psicologia)
d) capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo; (testo da me aggiunto: distinti in psicologici e medici)
e) apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari; (e della semeiotica psicologica del disagio psichico esempio verbale e non verbale)
f) conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
g) conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
h) individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.
Art. 6
Metodologie formative
1. Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.
2. In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
a) lezioni frontali
b) seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review
c) formazione sul campo/tirocinio pratico
d) tutoraggio
e) studio individuale.
3. La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.
Art. 7
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia
1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.
2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti.
3. L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.
Art. 8
Indicazioni contro il conflitto di interesse
1. Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a “sponsorizzare” specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.
2. Ai fini dell’accreditamento alla formazione i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dal presente accordo.
3. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;
Art. 9
Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.
1. Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri (testo da me aggiunto: veterinari, farmacisti, psicologi) esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:
a) il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ( o testo da me aggiunto: veterinario, farmacista, psicologo) con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;
b) i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l’insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
c) i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
d) ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
e) i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all’elenco del medici (testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari) esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;
f) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”;
g) I soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all’allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;
h) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri (testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari)corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l’ente di formazione.
Art. 10
Fase transitoria
1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l’ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei.
4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista. (Testo da me aggiunto e psicologo)
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi