Premesso che:
1)-in Italia la FNOMCeo ( Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.) definisce l’omeopatia come non scientifica: “sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche”
2)- che l’art 12 (prescrizione e trattamento) del codice deontologico dei medici definisce la prescrizione: a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
e l’art 12 fa riferimento alla medicina tradizionale e non alla medicina omeopatica che invece si approccia in modo opposto, infatti si precisa:
“che le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioniscientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.”
3)- che l’agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) riconosce che i medicinali omeopatici vengono commercializzati in Italia senza che siano disponibili prove scientifiche precliniche e cliniche di sicurezza ed efficacia e che pur non essendo richiesta la dimostrazione dell’efficacia, i medicinali omeopatici devono essere prodotti secondo i buoni standard di fabbricazione (GMP) e rispettare i principi di diluizione che ne garantiscano l’innocuità, come stabilito dalla Direttiva Europea e dal Decreto Legislativo italiano, quindi non abbiamo ancora il riconoscimento vero e proprio di “farmaco” da parte di AIFA, e pertanto non esiste prescrizione medica se non si tratta di farmaco, del resto AIFA ha ragione i rimedi omeopatici non contengono dosi ponderali di sostanze specifiche in quanto la loro diluizione oltre il minimo verificabile (n di Avogadro) lo impedisce, e questo è il motivo per cui i farmacisti possono consigliare rimedi omeopatici, perchè non hanno nessuna caratteristica di farmaco, a parte la loro produzione dal punto di vista igienico secondo la regolamentazione AIFA.
In considerazione del fatto che l’ordine dei medici in Italia ha legittimato elenchi in cui sono inseriti i loro iscritti che offrono (in contraddizione con gli art. del codice deontologico dei medici) consulenze sulle medicine non convenzionali (che non hanno basi scientifiche, ovvero metodologia scientifica nella dimostrazione oggettiva degli effetti) che sono:
Ora se in US le medicine non convenzionali proprio perchè non ne è dimostrata l’efficacia dal punto di vista scientifico, non sono di esclusiva pratica medica, e in Germania dove è nata l’omeopatia, e in Austria l’omeopatia è libera cioè non può essere esercitata solo da medici, in Italia dopo aver definito nel codice deontologico la necessità di dimostrare scientificamente l’operare medico, ci troviamo spuntare un art 13
Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità dellaprofessione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”. Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.
E’ come se noi psicologi inserissimo la psicoterapia non convenzionale, senza nessuna necessità di essere provata scientificamente, un calderore dove metterci qualsiasi invenzione o improvvisazione psicoterapeutica a nostro esclusivo e arbitrario utilizzo professionale.
Ma questo non è tutto, per svincolare dall’Art. 6 Limiti dell’attività professionale: In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il che comporta anche il dovere del medico di “non sfruttare” il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere, chiede ai propri iscritti di far firmare un consenso informato in cui si spiega al paziente che la loro prestazione medica non è basata su evidenze scientifiche.
La FNOM-Ceo chiede ai “medici omeopati” un consenso informato per garantirsi l’esclusiva medica, della prestazione in omeopatia, anche se non ha basi scientifiche? Cioè devono dire ai pz che l’omeopatia non ha basi dimostrate scientifiche, ma è di esclusiva competenza degli iscritti all’ordine dei medici anche se sono odontoiatr! Dei veterinari (es il dott. Brancalion fa l’omeopata su persone senza nessuna laurea in medicina ne in odontoiatria)
Premesso tutto questo: è da AVERE MOLTO CHIARO che l’omeopatia, RICHIEDE una definizione della personalità del paziente e quindi una DIAGNOSI PSICOLOGICA per poter dare il rimedio adatto, diagnosi psicologica che fanno i medici, gli odontoiatri, i veterinari che in Italia hanno l’esclusiva sull’ omeopatia quindi veterinari che praticano anche su persone e non solo su animali, ora, e ancora non è chiaro perchè sia legittimo che i medici si sentano biologi e psicologi, come è illogico che l’omeopatia NON possa essere esercitata da psicologi (cioè un veterinario può prescrivere un rimedio a una persona facendo una diagnosi psicologica e medica e avendo fatto un corso, ma uno psicologo non lo può fare perchè è passibile del reato di abuso della professione, questo dice la legge di oggi dopo la modifica del codice deontologico dei medici) Questo evidentemente appare più come una cosa d’interesse commerciale piuttosto che di salute, dopo il covid l’omeopatia è tornata di moda, ma certamente non ha nulla di etico anche se è sostenuta dall’ordine dei medici che dovrebbero tutelare la popolazione.
In Germania (dove l’omeopatia è nata con Hanemann) e in Austria l’omeopatia non è ad esclusiva di medici veterinari odontoiatri, in Italia può essere prescritta solo dai medici veterinari e omeopati, ma non vi è obbligo di prescrizione, e comunque il codice deontologico dei medici parla chiaro nell’art “prescrizioni” solo cose dimostrate scientificamente.
Ora mi sembra bizzarro che in Italia l’omeopatia, che richiede anche una diagnosi psicologica sulle caratteristiche di personalità , non possa essere esercitata dagli psicologi, visto che ci sono sentenze che profilano come esercizio abusivo della professione di psicologo il definire la personalità di una persona (*) possa essere esercitata da medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti e non possa essere esercitata da psicologi. Prassi omeopatica che tra l’altro non ha validità scientifica per i medici e richiede un corso apposito proprio perchè si basa su prassi opposte alla medicina tradizionale cioè quella ufficiale, riconosciuta.
sentenza Cassazione la diagnosi psicologica è di competenza degli psicologi