lealidiwanda

 

Normative

pagina in costruzione

Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

 

                                                                                      TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

    1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».

    2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».

    3.  L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

    «Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

 

 

  

    2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

 

 

    3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento».

a tale incarico.

(:………………………………………………………………………………………. segue)