Da circa 20 anni mi occupo di una ricerca personale atta a capire i teorici della medicina naturale e i naturisti del XIX secolo, per comprendere se sia prevalente una causale di tipo suggestivo o se ci sia qualcosa di più oggettivo, in ciò che viene sostenuto da molte persone che scegliendo le medicine non convenzionali, cioè per quale motivo dicono di aver avuto buoni o ottimi risultati. (oggettività o suggestione)
Come psicologa specializzata in psicoterapia ipnotica nel 2003, applicata per scopi terapeutici inizialmente da James Braid nel 1842, e poi successivamente da altri, mi sono appassionata dei vari approcci terapeutici fra cui quelli medici esistenti prima che nascesse la psicologia XX secolo, quindi che inglobavano nella medicina la psicologia.
Ho iniziato nel 2003, dopo la specializzazione in ipnosi psicoterapeutica, studiando le cure naturopatiche, allora non regolamentate da pseudo corsi per naturopati, che cercavano di accapparrarsi un fetta di mercato su cui ancora non c’era chiarezza sperimentale circa la loro oggettiva validità o su presunti effetti aspettativa (suggestioabilità), l’ondata dei neo-naturopati diplomati, improvvisati con macchinose interpretazioni teoriche sulla naturopatia, inondò il web con informazioni travisate, creando aspettative confuse sulla naturopatia e non fu possibile procedere trovando persone a cui consigliare cose naturali, che non fossero in qualche modo influenzati da quello che si poteva trovare sul web, e l’effetto attribuzione posta sul web come fonte informativa autorevole poneva in essere un’effetto aspettativa nelle persone tanto che non fu più possibile procedere con la ricerca da me iniziata come naturopata.
Fui costretta a modificare il target e mi spostai su Wilhelm Heinrich Schüßler (scritto anche Schuessler ; 21 agosto 1821 – 30 marzo 1898) medico tedesco di Oldenburg che cercò rimedi naturali e pubblicò i risultati dei suoi esperimenti su una rivista omeopatica tedesca nel marzo 1873, portando a un elenco di 12 “sali cellulari biochimici” che rimangono popolari nella medicina alternativa .
In questo studio, che accompagnava la mia ricerca sui fiori palustri, potevo contare sul principio di molalità dei soluti presenti nei rimedi di Schuessler, cioè la presenza (a differenza dei preparati di Hahnemann che arrivano a diluizioni cosi importanti da perdere ogni traccia del “principio attivo” cioè diluizioni (D6,D12) che contenevano dosi minime di principio attivo. Feci un corso annuale con attestato previo superamento di un test complicatissimo, li provai su me stessa, ma poi mi accorsi che i sali di Schuessler, erano stati squalificati dal web, per motivi di concorrenza di mercato, cosi tanto da trovarmi poi ad avere a che fare nella mia ricerca con la variabile interveniente “aspettativa negativa o pregiudizio”.
Dovetti abbandonare e passai ai fiori di Bach, botanico che lasciò nel suo testamento precise indicazioni su fatto che la sua ricerca non doveva diventare qualcosa di commerciale e doveva rimanere libera e aperta a tutti, quindi immaginavo di essere più tutelata.
Edward Bach 24 settembre 1886 – 27 novembre 1936) è stato un botanico,batteriologo, omeopata e scrittore spirituale britannico, noto soprattutto per aver sviluppato irimedi floreali di Bach, una forma dimedicina alternativa ispirata alle omeopatiche
La mia ricerca iniziò con un’attenta osservazione dei fiori palustri, quello che aveva fatto anche Bach, osservazione che cercava di capire la “personalità” (come diceva Bach) dei fiori e della vegetazione spontanea circostante, non fu facile trovare vegetazione spontanea in quanto l’invadenza antropizzante dell’uomo era ovunque, ma per un lungo periodo trovai piccole aree spontanee su cui studiare il fenomeno. Tralascio di descrivere l’impatto negativo che ebbe sulla mia ricerca (siamo nel secondo decennio di questo secolo), l’invadenza dei farmacisti e la moda, sui fiori di Bach esposti in zone con alto inquinamento elettromagnetico, che faceva perdere ai preparati ogni capacità terapeutica.
Quindi a fine 1800, inizi ‘900, mentre stava nascendo la psicologia sperimentale di Fechner e Wundt medici che si opponevano alla medicina tradizionale del tempo, stavano studiando il comportamento di esseri viventi diversi dall’uomo, da cui estrarre sostanze psico-terapeutiche, diluirle rendendo il principio attivo infinitesimale, e scrivevano di aver ottenuto buoni risultati in proposito.
Mi spostai sullo studio: del fondatore Hahnemann, di questa teoria sulla diluizione che rendeva psicoterapeutiche le sostanze omeopatiche, in realtà io mi stavo interessando solo dell’aspetto psicoterapeutico, anche se ho acquisito nella mia vita buone informazioni sull’anatomia, fisiologia, microbiologia, farmacologia, patologia medica, negli anni giovanili quando frequentavo lezioni alla facoltà di medicina a Bologna prima e a Torino e poi Parma successivamente. Oltre allo studio come autodidatta. Informazioni che mi sono sempre servite per separare l’aspetto psicologico da quello medico. Mantenendomi su quanto diceva la legge, ossia che gli psicologi fanno diagnosi psicologica e i medici quella medica che non sono la stessa cosa.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 aprile 1755 – Parigi, 2 luglio 1843) è stato un medico tedesco, fondatore di una medicina alternativa chiamata omeopatia. Nel 1810 Hahnemann pubblicò la prima edizione del suo principale lavoro teorico, L’Organon della guarigione razionale, più tardi ribattezzato L’Organon dell’arte di guarire, seguito da altre edizioni fino ad arrivare alla sesta, pubblicata postuma nel 1921.
Circa un paio di anni fa mi viene detto che l’omeopatia è diventata di sola competenze medica, nonostante per almeno la metà sia basata su una diagnosi psicologica, personologica (per i medici), per noi psicologi si chiama psicologia delle differenze individuali o personalità, e , che i presunti medicinali (adesso li chiamano cosi prima si chiamavano rimedi) omeopatici, che non contengono nessun principio attivo e nessun meccanismo d’azione riconosciuto (requisiti essenziali per essere riconosciuti come farmaci dall’agenzia italiana del farmaco) possono essere prescritti solo dai medici, quindi noi psicologi non possiamo consigliarli, nel mio caso dicendo che si trattava di una ricerca sugli effetti terapeutici della vegetazione palustre quindi gratuitamente, in quanto non siamo medici!
In pratica ho lavorato per 20 anni per fare un favore ai medici che stanno travisando ogni cosa, ora chiaro che io muovendomi all’interno di una ricerca, con prodotti non soggetti a prescrizione, presenti in farmacia quindi senza rischi per la salute di chi li avesse assunti, stavo sperimentando su persone sane, ma sia chiaro che l’omeopatia, nè i fiori di Bach non prevedono interferenze con sostanze ad alto impatto come per esempio il cortisone, e chiaramente di solito, quando capita, si dice di continuare con le direttive mediche e solo quando i medici ammetteranno di non essere riusciti a risolvere il problema, di venire nell’ottica di “cure palliative” in cui noi psicologi facendo parte di una ipotetica rete, possiamo agire in libertà.
A me non sembra normale tutto questo, sarebbe auspicabile che i medici accettassero i loro fallimenti terapeutici e si aprissero a una interdisciplinarietà orrizzontale e non verticistica, a meno che l’esercizio della professione di medico non sia tanto quello di portare a gurigione la persona ma di esercitare potere sulla salute sulla vita e sulla morte della persona, cosa che non va bene.
a meno che non si travisino artificiosamente leggi e concetti sulla definizione di farmaco
Nei rimedi omeopatici il principio attivo e il meccanismo d’azione non possono essere rilevati
cosa necessita di prescrizione medica? essere un farmaco
ma cos’è un farmaco? non di certo un prodotto omeopatico:
FARMACOLOGIA
La farmacodinamica è lo studio della sede, del meccanismo d’azione e degli effetti – principali, secondari, collaterali e avversi – che i farmaci hanno sugli organismi viventi.
La relazione fra concentrazione (mM o mg/l) di un farmaco e il grado di risposta ottenuto prende il nome di curva concentrazione-risposta.
Quindi ci deve essere una relazione lineare fra il farmaco e il suo effetto, cosa che i rimedi omeopatici non hanno.
OMS definizione di farmaco: “qualsiasi sostanza chimica o prodotto utilizzato per modificare o esaminare funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio del paziente”
Anche l’OMS mette in relazione la presenza di una sostanza con il suo effetto, cosa che in omeopatia non c’è, in quanto si tratta di diluizioni che non hanno una relazione lineare fra presenza di una sostanza e effetto della sostanza, vedi direttiva CE 83/2003, “SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE”
Lessico Medico Italiano di Pietro Benigno e Pietro Li Voti (1999) droga vegetale: erbe medicinali o prodotti vegetali utilizzabili in terapia. (L’omeopatia parte da droghe ma non è possibile dosare IL PRINCIPIO ATTIVO in quanto diluito oltre il numero di misurabilità di una molecola ( avogadro NA (Nᴀ), è una costante fisica che indica il numero di particelle (atomi o molecole) presenti in una mole di sostanza. Il suo valore è approssimativamente pari a 6,022 × 10²³ ) quindi l’erba o il prodotto omeopatico non è più presente).
Corte di Giustizia della Comunità Europea medicamento: sostanza o associazione di sostanze capaci, tenuto conto della composizione, dosaggio, principio attivo presente, di ripristinare, correggere, o modificare, in modo significativo, funzioni fisiologiche dell’uomo, attraverso un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, nonchè le sostanze utilizzate per stabilire una diagnosi medica.
La farmacologia, in rapporto alla nozione di farmaco è la scienza che si pone il compito: a) di studiare gli effetti di un farmaco, sia esso estrattivo,di sintesi o derivante da biotecnologie,
La farmacologia e’ una scienza biomedica che studia i farmaci e le loro interazioni MOLECOLARI che si verificano negli esseri viventi, che nacque a fine 800 (quindi dopo Hahnemann) da Oswald Schmiedeberg il quale diceva che: lo scopo della farmacologia è di sviluppare una scienza biologica indipendente e pura, che contempli l’azione degli agenti farmacologici attivi sugli organismi viventi.
La farmacologia STABILISCE L’EFFICACIA TERAPEUTICA DI UN NUOVO MEDICAMENTO (e la direttiva DE 83/2001 dice che l’omeopatia non ha un efficacia terapeutica dimostrata), contribuisce a definire le norme per le sperimentazioni cliniche dei farmaci presenti e futuri, quelli con maggiore o più utile rapporto rischio/beneficio terapeutico e costo. Ogni prodotto omeopatico si dovrebbe interfacciare con le discipline della farmacologia: farmacognosia (composizione chimica da cui derivano gli effetti farmacologici) farnacodinamica (meccanismi d’azione) farmacocinetica (assorbimento, trasformazione, azione, eliminazione, reazioni allergiche) farmacologia molecolare (interazione molecola cellule dell’organismo) farmacogenetica (interazione con il genoma in relazione alle distribuzioni etniche) farmacologia clinica (sicurezza d’impiego, è l’unico aspetto che giustifica l’inserimento dei prodotti omeopatici nella direttiva CE 83/2001 ma questo non giustifica l’obbligo di prescrizione medica visto che riguarda i farmacisti e le aziende produttrici di prodotti omeopatici e non i medici i veterinari gli odontoiatri), tossicolgia (non è il caso dell’omeopatia sono troppo diluiti infatti sono autorizzati all’immissione in commercio AIC)
Nella SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)del 13 marzo 2025 Nella causa C‑589/23 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di “medicinale per funzione” – Nozione di “azione farmacologica” – Sostanza che si lega in modo reversibile a dei batteri per impedire loro di legarsi alle cellule umane – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale” – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “dispositivo medico”»
emerge un inequivocabile:
PRINCIPIO DI RILEVANZA MOLECOLARE DI UNA SOSTANZA CHE SI LEGA SU UN SUBSTRATO BIOLOGICO UMANO O NOCIVO PER L’UOMO (VIRUS BATTERI)
Tenuto conto che nei prodotti omeopatici non è possibile rilevare nessuna molecola in quanto sono diluiti molteplici volte, anche nel 2025 abbiamo una sentenza che conferma i principi di massima di presenza molecolare di una sostanza e meccanismo d’azone, nello specifico anche un’altro giudice pose la questione sull’importanza della possibilità di quantificare molecole:
LEGGI SENTENZE
Citazioni “SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)del 13 marzo 2025 Nella causa C‑589/23”
(18)Detto giudice ha ritenuto che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale fossero medicinali per funzione, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, la cui azione farmacologica è esercitata dal D-mannosio. Per giungere a tale conclusione, il suddetto giudice ha fatto riferimento agli accertamenti di un perito nominato giudizialmente (in prosieguo: il «perito giudiziario») secondo cui la sostanza attiva in questione, legandosi nell’urina all’adesina FimH presente sul batterio Escherichia coli, impedisce a quest’ultimo di fissarsi a determinate strutture poste sulla parete della vescica, e ciò costituirebbe un intervento nei processi fisiologici di questo batterio e nei processi fisiopatologici dell’infezione delle vie urinari
(42) Secondo il punto A.2.1.1 di detto documento, recante il titolo «Definizione del dispositivo medico», la nozione di «mezzi farmacologici», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42, deve essere intesa come un’interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e un componente cellulare, generalmente qualificato come recettore, che provoca una reazione diretta o blocca la reazione ad un altro agente.
(43)Tale definizione della nozione di «mezzi farmacologici» è stata ulteriormente precisata nel documento orientativo intitolato «MDCG 2022 – 5 Rev. 1 – Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (“MDCG Guidance”)» [Documento orientativo sui casi limite tra dispositivi medici e medicinali ai sensi del regolamento (UE)). T 2017/745, «documento orientativo GCDM»] (in prosieguo: il «documento orientativo GCDM»
(45)secondo il documento orientativo MDCG, tale nozione designa un’interazione, generalmente a livello molecolare, tra una sostanza o i suoi metaboliti e un componente del corpo umano, che determina l’avvio, il potenziamento, la riduzione o il blocco di funzioni fisiologiche oppure di processi patologici
direttiva 2001/83
C) ai medicinali soggetti alla [direttiva 2001/83]. Nello stabilire se un determinato prodotto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva oppure della presente direttiva si deve tener conto in particolare del principale meccanismo d’azione del prodotto stesso».
L’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva così recita:
«In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di “medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva».
Rilevabilità molecolare e meccanismo d’azione, il fatto che ci cia un comma a parte che definisce i prodotti omeopatici senza indicazioni terapeutiche dimostrate non significa che sia un farmaco e quindi prescrivibile solo dai medici, anche se non necessaria la prescrizione scritta, ma semmai il contrario che non risponde ai requisiti di farmaco disposti dalla direttiva stessa.
Il considerando 7 della direttiva 2004/27 enuncia quanto segue:
«A seguito, in particolare, dei progressi scientifici e tecnici, occorrerebbe chiarire le definizioni e l’ambito d’applicazione della [direttiva 2001/83] in modo da conseguire un livello elevato di requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano. Al fine di tener conto, da un lato, della comparsa di nuove terapie e, dall’altro, del numero crescente dei prodotti detti “di frontiera” tra il settore dei medicinali e gli altri settori, occorrerebbe modificare la definizione di “medicinale” per evitare dubbi sulla normativa da applicare qualora un prodotto corrisponda pienamente alla definizione di medicinale, ma eventualmente anche alla definizione di altri prodotti regolamentati. Tale definizione dovrebbe specificare il tipo di azione che il medicinale può esercitare sulle funzioni fisiologiche. (…)».
QUINDI ANCORA DEV’ESSERE DEFINITO IL MECCANISMO DI AZIONE IN MODO LINEARE FRA PRESENZA DELLA SOSTANZA E MECCANISMO D’AZIONE cosa che nei prodotti omeopatici non può esistere.
Quindi non si tratta di ristabilire l’equilibrio psico-fisico tenedo con delle rilevanze psicologiche del soggetto oltre che dei sintomi e segni fiopatologici, il medicinale è inteso come materia (molecole) che agisce sulla materia ( corpo) non è il caso dell’omeopatia, per quanto la ritenga una campo di sperimentazione affascinante e degno di attenzione, l’omeopatia non ha una base medico/prescrittiva, semmai è più assimilabile alla psicologia e in particolare alla psicologia psicosomatica, che non è medicina.
In Italia il decreto legislativo 24 aprile 2006 n 2019 che recepisce le direttive EU riporta la seguente definizione di medicinale a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somminstrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica, o metabolica ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Qundi non si tratta di potenziare la forza vitale, per aumentare le risorse di autoguarigione del soggetto, questo nella legge 2006 non è contemplato, e comunque non possiamo pretendere che le arance debbano essere prescritte dai medici solo perchè contengono vitamine che rinforzano il sistema immunitario! C’è la dicitura integratori per queste cose (estratto di arancia per potenziare le difese immunologiche) e questo ermette all’omeopatia di non chiudersi in una nicchia di mercato di professionisti prescrittori ma di poter interagire con altre figure professionali sanitarie per approfondire un campo di ricerca interessante.
questo disegno di Legge Legislatura 17ª – Disegno di legge n. 429 non ha un senso logico
Luciano Caprino Il farmaco 7000 anni di storia
I rimedi omeopatici non sono soggetti a prescrizione medica, infatti non hanno indicazioni terapeutiche approvate (direttiva CE n 83/2001), e validazione scientifica cioè non contengono principi attivi essendo essi di fatto diluizioni che superano il n° di avogadro. Il codice deontologico dei medici a questo proposito è molto chiaro sulla prescrizione art. 12.
54/CSR del 7 febbraio 2013, Accordo sui criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fisioterapia e dell’omeopatia.
Nel 2013, durante un Governo tecnico (Governo Letta) venne stipulato un accordo in base a una
– risoluzione n 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997 recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini LA PIU’ AMPIA LIBERTA’ DI SCELTA TERAPEUTICA ED INSIEME ASSICURARE LORO IL PIU’ ALTO LIVELLO DI SICUREZZA ED INFORMAZIONE CORRETTA.
-risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, gli stati membri dovrebbero formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MNC con particolare attenzione alla formazione del personale
-Ratifica direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, con apposito paragrafo per i cosi detti “farmaci” omeopatici che devono recare sull’etichetta “senza indicazioni terapeutiche approvate”
In cui
– Si rende opportuno TUTELARE LA LIBERTA’ DI SCELTA DEI CITTADINI E QUELLA DI CURA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA ENTRAMBE FONDATE SU UN RAPPORTO CONSENSUALE INFORMATO, (testo aggiunto da me: quindi informare anche che per l’omeopatia i rimedi non hanno indicazioni terapeutiche approvate) sul rispetto delle leggi dello Stato (testo da me aggiunto: quindi senza indurre aspettative “effetto placebo” con conseguenti oneri da parte dei clienti) e dei principi della deontologia professionale (quindi per i medici art 12 del CD: la prescizione deve far seguito a un fondato sospetto diagnostico, ma se non ci sono indicazioni terapeutiche approvate su cosa si fonda il sospetto diagnostico?, (…) ll medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, cosa non possibile con l’omeopatia in quanto non si conosce il meccanismo d’azione del rimedio (…)Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche (…) Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
QUINDI IL RIMEDIO OMEOPATICO SECONDO IL CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI NON E’ PRESCRIVIBILE)
-Che risulta procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti (testo aggiunto da me: per quale motivo si escludono gli psicologi dal momento che nell’omeopatia ottocentesca ci sono aspetti che riguardano la morale, quindi il comportamento del soggetto, e il mentale quindi di natura psicologica, nell’800 non esistevano gli psicologi ma oggi si quindi va prevista una diagnosi psicologica di pertinenza degli psicologi, e sicuramente non di pertinenza di odontoiatri, veterinari, farmacisti)
-Che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali, competenti per territorio, l’attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti distinti per professione e disciplina esercitata. (Testo aggiunto da me: Andrebbero aggiunti gli psicologi oggi siamo riconosciuti come professione sanitaria)
SI CONVIENE
Art. 1 .
Campo di applicazione
1. Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione. (Testo da me aggiunto: si contraddice con il codice deontologico dei medici)
2. Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze. (Testo da me aggiunto: anche lo psicologo è professione sanitaria)
4. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione. (Testo da me aggiunto: anche la psicologia ha come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione)
Art. 2
Definizioni
1. L’Agopuntura è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato.
2. La Fitoterapia è definita come Metodo terapeutico basato sull’uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all’interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale.(testo da me aggiunto:quindi può essere consigliata dagli psicologi)
3. L’Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti. (Testo da me aggiunto: Quindi presenti sul sito dell’AIFA con dicitura per ogni confezione prodotta a regola d’arte: medicinale senza indicazioni terapeutiche approvate)
Art. 3
Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia
1. A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.(testo da me aggiunto: il che non esclude che ci siano elenchi anche negli ordini degli psicologi, veterinari, farmacisti, con indicazioni precise, per esempio psicologi – diagnosi psicologica con invio da medico omeopata per la parte di sua competenza e viceversa essendo ad oggi la parte psicologica divenuta nelle materie mediche omeopatiche molto ampi e complessa per esempio India, Brasile, ci sono anche testi internazionali con che parlano proprio di psicologia omeopatica per esempio Baley da più di 20 anni mi pare)
2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all’incarico ricoperto.
Art. 4
Criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l’iscrizione negli elenchi
1. Ai fini dell’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
c) è fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.
(Testo da me aggiunto: aggiungere un monte ore di psicologia omeopatica, fatto “norma transitoria” da medici omeopati molto anziani quindi che non potevano formarsi in psicologia omeopatica o da psicologi)
Art. 5
Obiettivi formativi dei corsi di formazione
1. I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.
2. Gli obiettivi generali sono:
a) conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
b) aspetti della relazione medico – paziente e con i sistemi sanitari; (testo da me scritto aggiungere psicologo)
c) relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale; (testo da me scritto : e con la psicologia)
d) capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo; (testo da me aggiunto: distinti in psicologici e medici)
e) apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari; (e della semeiotica psicologica del disagio psichico esempio verbale e non verbale)
f) conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
g) conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
h) individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.
Art. 6
Metodologie formative
1. Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.
2. In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
a) lezioni frontali
b) seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review
c) formazione sul campo/tirocinio pratico
d) tutoraggio
e) studio individuale.
3. La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.
Art. 7
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia
1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.
2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti.
3. L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.
Art. 8
Indicazioni contro il conflitto di interesse
1. Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a “sponsorizzare” specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.
2. Ai fini dell’accreditamento alla formazione i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dal presente accordo.
3. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;
Art. 9
Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.
1. Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri (testo da me aggiunto: veterinari, farmacisti, psicologi) esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:
a) il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ( o testo da me aggiunto: veterinario, farmacista, psicologo) con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;
b) i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l’insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
c) i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
d) ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
e) i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all’elenco del medici (testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari) esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;
f) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”;
g) I soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all’allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;
h) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri (testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari)corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l’ente di formazione.
Art. 10
Fase transitoria
1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l’ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri testo da me aggiunto:o degli psicologi, farmacisti, veterinari agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei.
4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista. (Testo da me aggiunto e psicologo)
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
Il Ministero Sanità con una circolare dell’8 aprile 1999 n. 6, nell’all.1 punto 1 lettera d
fissa i seguenti criteri per considerare una sostanza un medicinale il medicinale è già stato utilizzato con risultati favorevoli, dando prova di qualità e sicurezza nell’uomo, IN RAPPORTO ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE PROPOSTE, COME COMPROVATO DA DATI DI LETTERATURA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE.
Nel 2001 una direttiva UE: 83/CE redige un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Ratificato in Italia nel 2006 D.Lgs. 219
Che al suo interno si contraddice non poco, per esempo all’art 26 propone agli stati membri di ratificare che:
L’autorizzazione all’immissione in commercio è rifiutata quando, previa verifica dei documenti e delle informazioni (…) b) l’efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente; (…)
E fin qui siamo in linea con la legislazione italiana fino al 2006, inoltre il codice deontologico dei medici che vincola solo i medici, specifica all’Art. 5 che l’ Esercizio dell’attività professionale (si basa su fondamenti scientifici che in omeopatia ancora non esistono) “Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali (…)
All’Art. 6 Limiti dell’attività professionale, il c.d.m. specifica che: In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.(…) cioè non può influenzare attribuire fondatezza di un farmaco se non è stata riconosciuta dalla comunità scientifica, con la propria autorevolezza di medico.
Cioè:comporta anche il dovere del medico di “non sfruttare” il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere.
Inoltre l’Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico
(..)La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
(…)
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
Bene fin qui siamo in linea con la circolare ministeriale del 1999, i medicinali prescritti dai medici devono essere comprovati scientificamente, ma se non ci sono indicazioni terapeutiche, vedi .l’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 va indicato sull’etichetta dei rimedi omeopatici “senza indicazioni terapeutiche approvate” SE NON CI SONO INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE I RIMEDI OMEOPATICI NON SONO FARMACI e nessuna sentenza di Tribunale può chiamarli farmaci e quindi che necessitano di prescrizione medica delle preparazioni farmaceutiche di cui non sono approvate indicazioni terapeutiche. Principio di non contraddizione: principio per cui un ordinamento giuridico non può, contemporaneamente, riconoscere un diritto (art 13 c.d.m.) o un potere a un soggetto e, allo stesso tempo, sanzionare lo stesso comportamento (art 6-12 c.d.m.) ma anche all’interno della stessa direttiva CE del 2001 n 83 (ratificata nel 2006) è presente la stessa contraddizione, un medicinale per essere considerato tale deve avere delle evidenze scientifiche, che i “medicinali” omeopatici non hanno.
La cosa più paradossale è che il codice deontologico dei medici poi prosegue dicendo in pratica che i medici devono denunciare chi fa abuso della professione medica consigliando medicinali che non hanno dati scientifici a sostegno delle loro ipotesi terapeutiche, non hanno indicazioni terapeutiche approvate, cioè mentre spacciano per medicinale una cosa che non lo è, devono denunciare coloro che facendo questo non sono medici, siamo nel ridicolo.
C.d.m. Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve Sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”. Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale. Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.
In realtà chi sta facendo un abuso della professione sono proprio i medici stessi, nel momento in cui nella loro visita omeopatica si lanciano su complesse analisi psicologiche e personologiche attribuendo tratti identitari ai loro pazienti, tratti in cui i pazienti poi si identificano, sviluppando dei falsi se’, al fine di definire il rimedio giusto, i medici omeopati di oggi dedicano almeno la metà della loro visita per mettere etichette psicologiche alle persone. Dire che una persona è ansiosa o depressa, e prescrivere un farmaco nella maggior parte dei casi creando dipendenza biochimica, non è come definire la personalità pulsatilla, o ignazia amara o via dicendo sulla base di tratti di personalità di cui il medico non ha competenza, non esiste una psicologia in cui basta fare un esame alla Facoltà di Medicina che possa sostituire 5 anni di psicologi all’Università di Psicologia . Quando Hahnemann a fine XIX secolo lo faceva, ancora la psicologia non esisteva, o meglio era agli inizi con gli studi in psicofisica, con Gustav Fechner, Wundt.
Inizio della psicologia scientifica. Quindi lui metteva nella sua materia medica l’aspetto mentale e l’aspetto morale, del resto se andiamo all’antica Grecia i saperi non erano settorializzati come oggi e i “filosofi” erano anche medici, psicologi (Teofrasto per esempio), cosa che oggi non è più, quindi VA RICONOSCIUTO CHE META’ DELL’OMEOPATIA E’ DI PERTINENZA PSICOLOGICA e non medica, che i rimedi omeopatici non sono farmaci anche se devono avere una preparazione farmaceutica per garantire la salute delle persone, e che abbiano una preparazione farmaceutica non significa che siano farmaci, la fisologica non è un farmaco, l’acqua di Sirmione non è un farmaco è solo un prodotto farmaceutico industriale o galenico, e anche sul fatto che i farmacisti non possano produrre loro dei prodotti galenici perchè richiederebbero una burocrazia senza fine, non va bene.
Dal canto loro i farmacisti hanno ben precisato che la direttiva CE ratificata in Italia, direttiva che travisa l’omeopatia per come è stata concepita da Hahnemann, in quanto prevede una registrazione semplificata, che vuol dire al di fuori dei principi definitori di “farmaco”, preparazioni con più rimedi omeopatici quindi a essere onesti intellettualmente non si tratta più di rimedi omeopatici perchè Hanemann questo lo escludeva, e degno di nota all’art 69 della 83/CE 2001
Propone di etichettare il medicinale omeopatico con la seguente dicitura: medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate», ma se è senza indicazioni terapeutiche approvate la prassi legislative dice che non è un medicinale, e infatti si era sempre chiamato rimedio omeopatico.
Forse che chiamarlo medicinale fa lievitare il prezzo perchè in automatico può essere prescritto solo dai medici? E infatti in Germania dove l’omeopatia è libera (però dipende dalle regioni) e può essere consigliata da farmacisti e tutte le professioni sanitarie una confezione di granuli di rimedio omeopatico costa un quarto che in Italia, possimamo ipotizzare che inserire i rimedi omeopatici con procedura semplificata, anche con più rimedi omeopatici mischiati, da prescrivere assieme ad altri medicinali allopatici sia stata un’operazione commerciale e non a tutela della salute delle persone? E della loro libertà di accedere alla consulenza di uno psicologo omeopata per problemi psicologici!
I farmacisti che giustamente si sono opposti a tutto questo travisamento voluto dai medici, fanno sapere: si ricorda che i medicinali omeopatici non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche.
Si precisa, altresì, che non esiste alcun medicinale omeopatico registrato come vaccino.
Nel 2001 c’è stata una forzatura da parte della UE sui rimedi omeopatici, forzatura non accolta da alcune zone della Germania e dell’Austria, che non hanno ratificato la proposta e hanno continuato a lasciare libero il mercato dell’omeopatia, pur garantendo l’accuratezza della preparazione da parte dei farmacisti, tale forzatura ratificata in Italia nel 2006 ha, in modo anomalo, medicalizzato l’omeopatia facendoli divenire impropriamente “farmaci” prescrivibili solo da medici, anche l’UE stessa nel 2001, ratificato nel 2006, impone di mettere sull’etichetta del prodotto “medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate”, i medici omeopati hanno voluto rendere l’omeopatia una nicchia di mercato di difficile accessibilità economica, esclusiva solo per loro sapendo benissimo che Hahnemann era un chimico naturalista/farmacista aveva frequentato due anni prima presso una facoltà di medicina poi si laureò in un altra, fece il medico per alcuni anni e lasciò la professione per fare il traduttore, per poi praticare la sua teoria omeopatica ma molto contestato dai suoi colleghi allopati, fu in un certo senso psicologo quando la psicologia non esisteva ancora, come psicologi-erboisti erano tutti i terapeuti di quel tempo (XIX sec), Hahnemann fu anche molto contrastato dai medici del tempo, come accadde anche per Eduard Bach, anche i medici allopati attuali non accettano l’omeopatia come pratica medica perchè non ci sono evidenze scientifiche. Ora ultimamente la cosa si è aperta a odontoiatri, veterinari, che hanno poca attinenza con l’omeopatia che originariamente non aveva applicazioni su animali e ha sempre avuto un approccio globale e non specialistico come può essere quello di un odontoiatra, anche altri specialisti medici si sono avvicinati all’omeopatia, ma mi chiedo se, come per altro avviene anche per i fiori di Bach, si studia il comportamento psicologico di un fiore, vegetale, animale, e si fanno analogie con la mancanza di salute di una persona, per individuare il rimedio omeopatico più adatto, cosa c’entra una specializzazione medica settorializzata, con l’omeopatia? O un mix alchemico alla mago Merlino con la salute?
Personalmente penso che o l’omeopatia dovrebbe tornare ad essere sperimentale e libera come in Germania perchè ancora c’è da capire molto sull’omeopatia e di certo non tanto sul piano materiale, medico, quando sul piano psicologico o dell’anima o quantomeno su un piano intangibile perchè sia chiaro che di rimedio nella diluizione non ne resta e quindi non è misurabile e quindi non è verificabile scientificamente.
Poi non stiamo parlando di sostanze pericolose, sapendo che non ci sono rischi per la salute nel caso che un prodotto venisse dato erroneamente, ma perchè tutta questa pantominia sulla necessità di prescrizione medica di cose che dal punto di vista medico non hanno significato. I rimedi omeopatici non sono veleni (farmaci) da dosare accuratamente e da dare accuratamente per evitare danni alle persone, quindi tutto questo montante di personalismi commerciali a scopi profittevoli, semmai nuoce a un’offerta onesta delle terapie non convenzionali, con quello che è successo con il covid, vi è stato un aumento della fiducia e della richiesta verso l’omeopatia, promosso molto dai farmacisti, che rischia di divenire una bolla di sapone. Noi psicologi potremmo contribuire ma se ci troviamo di fronte a medici che ci escludono con il pretesto di una prescrizione medica basato su una definizione contraddittoria di farmaco, a una cosa: il rimedio omeopatico, che farmaco non è, e questo per garantirsi una nicchia esclusiva per i medici, come nella nostra categoria accadde per gli psicoanalisti, questa cosa non finirà bene, per l’omeopatia come non è finita bene per gli psicoanalisti, che chiudendosi sono sempre meno e oggi poco considerati, la loro pretesa di autorevolezza ha finito per trasformarsi nel suo contrario. Escludere gli psicologi dalle consulenze omeopatiche è un grave errore per i medici, che stanno tagliando il ramo su cui siedono, in quanto di materico l’omeopatia non ha nulla, mente la psiche è intangibile e probabilmente sull’intangibile quindi non sul medico, poggia la spiegazione degli effetti dei rimedi omeopatici, spiegazione ancora tutta da dimostrare, con gli strumenti che solo gli psicologi potrebbero avere, in quanto trattano queste cose mentre i medici trattano di verificabilità materiale, verificabilità non applicabile all’omeopatia.
Iniziamo a collocare la pratica farmaceutica di Hahnemann. Lo speziale nel medioevo era colui che si occupava della preparazione di sostanze medicamentose,
Nella bottega dello speziale si trovavano inoltre i profumi ed essenze, i colori usati in pittura e dai tintori, la cera e le candele, la carta e l’inchiostro e spesso anche dolci speziati preparati dallo speziale stesso. Nel 1763 G.B. Capello sosteneva che le azioni primarie dello speziale fossero pestare, lavare, infondere, cuocere, distillare, comporre i composti e conservarli, conoscere la grammatica e la scienza medica (Roberto Michele Suozzi, Le piante medicinali, Roma, Newton & Compton, 1994, pp. 19-20) in questo senso Hahneman che preparava lui stesso i rimedi omeopatici può essere considerato un farmacista.
Dopo la laurea in medicina Hanemann fece il medico per tre quattro anni, e cambiò lavoro ritenendo inefficente la pratica medica. Per una quarantina d’anni fece il traduttore, quindi non fece il medico ma il traduttore prima e il ricercatore poi, opponendosi alla medicina del tempo.
Traducendo uno scritto sulla china di William Cullen, decise di sperimentare su se stesso la china, capendo che la china dava su soggetti sani, gli stessi sintomi della malaria che curava, decise d’intrapprendere questo tipo di ricerca e lo fece su molti altri composti presenti in natura, dimostrando che la sollecitazione della forza vitale naturale del soggetto poteva essere sollecitata da sostanze che producevano gli stessi sintomi nei sani, quindi per un lungo periodo fece il ricercatore naturista (1). Solo successivamente utilizzò i rimedi omeopatici da lui stesso “fabbricati” (in questo senso lo possiamo ritenere un farmacista che fa medicamenti che non sono riconosciuti da molti suoi colleghi medici anche attuali) ottenendo, pare, molte guarigioni e buoni risultati di guarigione, quindi più che un medico fu uno sperimentatore che inventò un metodo naturista e non un metodo medico cioè: di soppressione eliminazione del male con interventi chirurgici, chimici, fisici, come fanno anche i medici attuali. Questo se consideriamo la cosa con onestà intellettuale.
Per quanto riguarda l’essere psicologo di Hahnemm curava sia problemi di natura “isterica” (sintomi mentali), comportamentale (sintomi area morale) sia quelli che non sviluppavano sintomi fisici che quelli che sviluppavano sintomi fisici.
Inoltre c’è da considerare che l’attuale irrigidimento legislativo:
” a favore di una inclusione esclusiva di altre professionalità (farmacisti, psicologi) dei medici omeopati nei loro albi con annotazioni varie sulle terapie non convenzionali, e già quasto fa capire che il linguaggio stesso si articola in modo che sembra poco onesto, “
deriva da una direttiva dell’UE del 2001 in cui c’è stata una forzatura da parte della UE sui rimedi omeopatici, resi “farmaci” senza poterne avere i requisiti legislativi, forzatura non accolta in modo omogeneo nelle sue varie regionalità, in Germania (nazione in cui nacque e si diffuse inizialmente l’omeopatia) La Germania non ha ratificato ovunque la direttiva UE, e ha continuato a lasciare libera l’omeopatia, ed ancora la dove è stata resa esclusiva ai medici ci sono non poche contestazioni e modifiche regionali varie della loro legislazione, pur garantendo l’accuratezza della preparazione da parte dei farmacisti, secondo le farmacopee riconosciute, tale forzatura ratificata in Italia nel 2006 ha, in modo anomalo, medicalizzato l’omeopatia facendo diventare i rimedi omeopatici, impropriamente “farmaci” quindi prescrivibili solo da medici (ma anche da odontoiatri, veterinari che possono prescrivere medicinali). Però per questi preparati omeopatici, non è richiesta la prescrizione medica per poterli acquistare in farmacia, e anche questo fa non poco sorridere.
Inoltre l’UE stessa nel 2001, (direttiva ratificata in Italia nel 2006), impone di mettere sull’etichetta del prodotto “medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate” requisito essenziale per essere considerato farmaco, in altre parole i medici omeopati hanno voluto rendere l’omeopatia una nicchia di mercato di difficile accessibilità economica, esclusiva solo per loro sapendo benissimo che Hahnemann era un chimico naturalista/farmacista ricercatore, psicologo quando la psicologia non esisteva ancora, come psicologi-erboristi-speziali- erano molti i terapeuti di quel tempo (XIX sec), mentre in parallelo il medico si dotava di regolamentazioni che inibivano la ricerca in quanto obbligavano i medici a operare come l’ordine dei medici imponeva, in ogni caso di certo non può essere considerato un medico nel senso classico del termine ma un ricercatore eclettico chimico farmacista psicologo naturista, Hahnemann fu molto contrastato dai medici del tempo, come accadde anche per Eduard Bach floriterapeuta, altro ricercatorre, botanico scambiato per medico, perchè i botanici si potevano iscrivere negli ordini dei medici, però nel suo testamento lasciò indicazioni precise sull’accessibilità a tutti delle sue scoperte, cosa che Hahnemann non facendo, espose l’omeopatia alle travisazioni che vediamo oggi, anche i medici allopati attuali non accettano l’omeopatia come pratica medica
Ora ultimamente la cosa si è aperta a odontoiatri, veterinari, che hanno poca attinenza con l’omeopatia che originariamente non aveva applicazioni su animali e ha sempre avuto un approccio globale e non specialistico come può essere quello di un odontoiatra, questo per questo obbligo di prescrivibilità di “rimedi” fatti passare impropriamente per farmaci dalla legislazione italiana su proposta EU.
Personalmente penso che o l’omeopatia dovrebbe tornare ad essere libera come nella maggior parte delle regioni Tedesche, in particolari quelle che si trovano dove la tradizione delle cure naturali è molto sentita, e sperimentale sapendo che non ci sono rischi per la salute nel caso che un prodotto venisse dato erroneamente, in quanto i rimedi omeopatici non sono veleni (farmaci) da dosare accuratamente e da dare accuratamente per evitare danni alle persone, quindi tutto questo montante di personalismi commerciali a scopi profittevoli, semmai nuoce a un’offerta onesta delle terapie non convenzionali, creando allarmismi su presunta pericolosità tipici della commercializzazione della scienza in molte aziende produttrici, non è il caso di Cemon.
Con quello che è successo con il covid, vi è stato un aumento della fiducia e della richiesta verso l’omeopatia, promosso molto dai farmacisti, che rischia di divenire una bolla di sapone se si interpongono i medici per attirare a sè ogni operazione ostentando obblighi di prescrizione, minacciando rischi di provvedimenti giudiziari agli psicologi che si esporrebbero nel consigliare dopo una diagnosi psicologica, quindi su sintomi mentali, un rimedio omeopatico o un altro.
Noi psicologi potremmo contribuire ma se ci troviamo di fronte a medici che ci escludono con il pretesto di una prescrizione medica basato su una definizione di farmaco, a un preparato: “il rimedio omeopatico”, che farmaco non è (perché non ha indicazioni terapeutiche approvate), e questo per garantirsi una nicchia esclusiva per i medici, come nella nostra categoria accadde per gli psicoanalisti; questa cosa non finirà bene, per l’omeopatia come non è finita bene per gli psicoanalisti, che chiudendosi sono sempre meno e oggi poco considerati, la loro pretesa di autorevolezza ha finito per trasformarsi nel suo contrario.
Escludere gli psicologi dalle consulenze omeopatiche, con questi pretesti prescrittivi, è un grave errore per i medici, che stanno tagliando il ramo su cui siedono, in quanto di materico l’omeopatia non ha nulla, nel senso che il metodo scientifico medico richiede una quantificazione misurabile della sostanza farmacologica che il rimedio omeopatico non ha, mentre la psiche è intangibile e probabilmente sull’intangibile quindi non in senso medico, poggia una possibile spiegazione degli effetti dei rimedi omeopatici, spiegazione ancora tutta da dimostrare, e forse dimostrabile con strumenti che gli psicologi potrebbero avere, in quanto trattano queste cose non materiali, mentre i medici trattano di concetti concreti metodologicamente ritenuti medico-scientifici se hanno verificabilità materiale, tangibile, verificabilità non applicabile all’omeopatia, come nemmeno il falsificazionismo è applicabile in quanto l’omeopati ha un approccio generale e non riduzionistico.
(1) se per naturista intendiamo quella dottrina la cui virtù curativa, nel nostro caso la forza vitale, è attribuita alla natura. Nuovo dizionario Zingarelli, nel senso che in Malattie Croniche traduzione Belluomini tom. 1 da pag 152 in poi, anticipa uno fra i primi naturisti il francese e geografo Réclus (1830-1905) strenuo fautore della medicina naturista, cioè fondata sugli elementi naturali (difese del corpo umano e sostanze naturali) e della sana alimentazione naturale e altri sempre intorno al 1800.
Premesso che:
1)-in Italia la FNOMCeo ( Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.) definisce l’omeopatia come non scientifica: “sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche”
2)- che l’art 12 (prescrizione e trattamento) del codice deontologico dei medici definisce la prescrizione: a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
e l’art 12 fa riferimento alla medicina tradizionale e non alla medicina omeopatica che invece si approccia in modo opposto, infatti si precisa:
“che le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioniscientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.”
3)- che l’agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) riconosce che i medicinali omeopatici vengono commercializzati in Italia senza che siano disponibili prove scientifiche precliniche e cliniche di sicurezza ed efficacia e che pur non essendo richiesta la dimostrazione dell’efficacia, i medicinali omeopatici devono essere prodotti secondo i buoni standard di fabbricazione (GMP) e rispettare i principi di diluizione che ne garantiscano l’innocuità, come stabilito dalla Direttiva Europea e dal Decreto Legislativo italiano, quindi non abbiamo ancora il riconoscimento vero e proprio di “farmaco” da parte di AIFA, e pertanto non esiste prescrizione medica se non si tratta di farmaco, del resto AIFA ha ragione i rimedi omeopatici non contengono dosi ponderali di sostanze specifiche in quanto la loro diluizione oltre il minimo verificabile (n di Avogadro) lo impedisce, e questo è il motivo per cui i farmacisti possono consigliare rimedi omeopatici, perchè non hanno nessuna caratteristica di farmaco, a parte la loro produzione dal punto di vista igienico secondo la regolamentazione AIFA.
In considerazione del fatto che l’ordine dei medici in Italia ha legittimato elenchi in cui sono inseriti i loro iscritti che offrono (in contraddizione con gli art. del codice deontologico dei medici) consulenze sulle medicine non convenzionali (che non hanno basi scientifiche, ovvero metodologia scientifica nella dimostrazione oggettiva degli effetti) che sono:
Ora se in US le medicine non convenzionali proprio perchè non ne è dimostrata l’efficacia dal punto di vista scientifico, non sono di esclusiva pratica medica, e in Germania dove è nata l’omeopatia, e in Austria l’omeopatia è libera cioè non può essere esercitata solo da medici, in Italia dopo aver definito nel codice deontologico la necessità di dimostrare scientificamente l’operare medico, ci troviamo spuntare un art 13
Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità dellaprofessione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”. Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.
E’ come se noi psicologi inserissimo la psicoterapia non convenzionale, senza nessuna necessità di essere provata scientificamente, un calderore dove metterci qualsiasi invenzione o improvvisazione psicoterapeutica a nostro esclusivo e arbitrario utilizzo professionale.
Ma questo non è tutto, per svincolare dall’Art. 6 Limiti dell’attività professionale: In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il che comporta anche il dovere del medico di “non sfruttare” il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere, chiede ai propri iscritti di far firmare un consenso informato in cui si spiega al paziente che la loro prestazione medica non è basata su evidenze scientifiche.
La FNOM-Ceo chiede ai “medici omeopati” un consenso informato per garantirsi l’esclusiva medica, della prestazione in omeopatia, anche se non ha basi scientifiche? Cioè devono dire ai pz che l’omeopatia non ha basi dimostrate scientifiche, ma è di esclusiva competenza degli iscritti all’ordine dei medici anche se sono odontoiatr! Dei veterinari (es il dott. Brancalion fa l’omeopata su persone senza nessuna laurea in medicina ne in odontoiatria)
Premesso tutto questo: è da AVERE MOLTO CHIARO che l’omeopatia, RICHIEDE una definizione della personalità del paziente e quindi una DIAGNOSI PSICOLOGICA per poter dare il rimedio adatto, diagnosi psicologica che fanno i medici, gli odontoiatri, i veterinari che in Italia hanno l’esclusiva sull’ omeopatia quindi veterinari che praticano anche su persone e non solo su animali, ora, e ancora non è chiaro perchè sia legittimo che i medici si sentano biologi e psicologi, come è illogico che l’omeopatia NON possa essere esercitata da psicologi (cioè un veterinario può prescrivere un rimedio a una persona facendo una diagnosi psicologica e medica e avendo fatto un corso, ma uno psicologo non lo può fare perchè è passibile del reato di abuso della professione, questo dice la legge di oggi dopo la modifica del codice deontologico dei medici) Questo evidentemente appare più come una cosa d’interesse commerciale piuttosto che di salute, dopo il covid l’omeopatia è tornata di moda, ma certamente non ha nulla di etico anche se è sostenuta dall’ordine dei medici che dovrebbero tutelare la popolazione.
In Germania (dove l’omeopatia è nata con Hanemann) e in Austria l’omeopatia non è ad esclusiva di medici veterinari odontoiatri, in Italia può essere prescritta solo dai medici veterinari e omeopati, ma non vi è obbligo di prescrizione, e comunque il codice deontologico dei medici parla chiaro nell’art “prescrizioni” solo cose dimostrate scientificamente.
Ora mi sembra bizzarro che in Italia l’omeopatia, che richiede anche una diagnosi psicologica sulle caratteristiche di personalità , non possa essere esercitata dagli psicologi, visto che ci sono sentenze che profilano come esercizio abusivo della professione di psicologo il definire la personalità di una persona (*) possa essere esercitata da medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti e non possa essere esercitata da psicologi. Prassi omeopatica che tra l’altro non ha validità scientifica per i medici e richiede un corso apposito proprio perchè si basa su prassi opposte alla medicina tradizionale cioè quella ufficiale, riconosciuta.
sentenza Cassazione la diagnosi psicologica è di competenza degli psicologi
La funzione etica è richiesta in diversi ruoli fra cui: insegnanti, religiosi, giuristi, allenatori, militari e in generale preposti alla sicurezza (per es. poliziotti carabinieri).
L’approccio psicologico è comprensivo, interpretativo, introspettivo, soggettivo, ricerca le cause di un comportamento siano essere remote o recenti e richiede un rapporto fiduciario con lo psicologo scelto, con l’obiettivo di rendere la persona consapevole delle sue azioni.
La funzione etica al contrario è volitiva, stabilisce a priori comportamenti da consolidare per ottenere detrminati risultati, su tutte le persone, quindi non è un approccio persona-persona, è un approccio più pragmatico che porta a consolidare azioni esterne di gruppi di persone che scelgono liberamente di aderire all’etica condivisa di gruppo.
Ora se si esercita un approccio psicologico in un ruolo etico, si rinuncia al ruolo etico e si fa della pseudo-psicologia o più propriamente della manipolazione, cioè si spinge sul campo intra-soggettivo al fine di manipolare un soggetto verso un comportamento desiderato, la dove il soggetto dovrebbe aderire per scelta propria (contratto, regolamento, dottrina di fede).
L’approccio etico richiede a priori libera scelta di appartenere a un gruppo, accordo con le regole, che devono essere esplicitate, per esempio in campo religioso la dottrina di fede (il credo che viene detto a messa), in campo militare il regolamento del gruppo di appartenenza, nella scuola i programmi scolastici e il regolamento della scuola, ad esclusione della scuola per l’infanzia che è obbligatoria, e non entro in questo tipo di analisi che richiederebbe un’analisi molto complessa, in ogni caso dalle scuole superiori in poi è opportuno che ci sia una scelta da parte dell’interessato e pertanto che venga scelta liberamente.
L’approccio psicologico invece necessita dell’assoluto rispetto della persona che liberamente chiede un aiuto per comprendere meglio se stesso, ora per fare un esempio non possiamo durante un allenamento in cui uno sportivo non ha voglia di impegnarsi nella fatica dell’allenamento fermarsi con lui per chiedergli se c’è qualcosa che non va, e nemmeno farlo dopo perchè in questo caso si giustificherebbe la sua pigrizia, e si indurrebbe per esempio in un giovane un indebolimento della volontà personale, che peserebbe nel suo futuro in modo negativo. (altra cosa è la psicologia dello sport che però viene fatta in parallelo, cioè da uno psicologo e non un allenatore che s’improvvisa psicologo, che punta sulla motivazione, rinforzo dell’io per permettere allo sportivo di ottenere migliori risultati).
Ora è chiaro che chi svolge una funzione educativa, che è una funzione etica e non psicologica, deve essere adatto al lavoro che fa, nel senso che deve capire cosa chiedere quanto chiedere e come chiedere, ma questa è pedagogia e non psicologia, perchè nel momento in cui si esercitano entrambi i ruoli in realtà non si esercita ne uno ne l’altro e si confondono le persone su cui si esercita il potere autoritativo del ruolo ricoperto, producendo inconsapevolmente ambivalenza etica e quell’improvvisazione psicologica, senza alcuna base scientifica, che da, come risultato, quell’ipocrisia che bene non fa ne alla psicologia ne all’etica, in quanto l’approccio psicologico, si fonda sulla fiducia reciproca ad personam, e necessita di essere un rapporto sincero e autentico, mentre nel ruolo etico non essendoci una scelta ad personam, è necessario un comportamento etico coerente.
Se prendiamo un caso estremo, una confessione di un comportamento sessuale non procreativo (per esempio omosessualità) la persona dallo psicologo può aprirsi perchè non verrà mai giudicata in base alla dottrina di una religione, ma il sacerdote non potrà approcciarsi in modo psicologico in quanto o tradirebbe la propria confessione di fede o darebbe risposte troppo intransigenti e inadeguate dal punto di vista psicologico, quindi come lo psicologo non può assolvere dai peccati, il sacerdote non può improvvisarsi psicologo durante una confessione, o altre iniziative religiose, ma questo anche per lui stesso.
Ora anche sugli architetti che s’improvvisano psicologi senza esserlo ci sarebbe da dire, come anche sui i genitori che rinunciano alla loro funzione etica per improvvisare psicologie magari lette si internet, per quanto i bambini per nostra fortuna siano versatili e resilienti, andrebbe evitato, ma anche sui colleghi psicologi che fanno della “psicologia per procura” facendo credere ad altri, non psicologi, di poter comportarsi come psicologi anche se per esempio hanno una funzione etica nel lavoro che svolgono o in rappresentanza di istituti religiosi. Ma mi fermo qui per non appesantire ulteriormente la lettura. Spero che sia chiaro che la funzione etica e la prassi psicologica non siano compatibili.
Federico Faggin nel suo libri “Gli irriducibili” sostiene che il libero arbitrio è nella dimensione quantistica, ma pensiamo a ciò che a noi appare in termini fenomenici, ciò che rileviamo con i sensi e ed elaboriamo cognitivamente, cioè ciò che noi riteniamo vero perchè “tangibile”, ora questo tangibile sarà non più del 7-8% della realtà, in quanto i nostri sensi e la nostra capacità di elaborazione è molto limtata (sensi, attenzione, memoria limitate), ma questo 7-8% che noi chiamiamo realtà empirica ha alcune caratteristiche, appare stabile, ben proporzionato, ripetibile consequenziale, quella che noi chiamiamo realtà empirica è visto dalla scienza medica avente una caratteristica “probabilistica” e questa caratteristica di casualità, è applicata alla scienza in termini di metologia scientifica (statistica), per la scienza occidentale la realtà è una specie di curve gaussiane, e su questo che le istituzioni sanitarie promuovono le loro “pianificazioni per la salute della popolazione”, in realtà quello che si può constatare è un decimo di quello che esisiste, e l’altro 90% ? L’altro 90% è non costatabile ma lo si avverte in parte in termini di sensazioni, un po’ come il pensiero, esiste (Cartesio) ma non si può costatare direttamente, lo si può immaginare indirettamente, dalle espressioni di una persona, dal suo linguaggio che non esprime tutto il suo pensiero ma solo una parte. Quindi il libero arbitrio, è, e secondo me G.F. ha ragione, nella dimensione quantistica, e aggiungo esso è il 100% della realtà, solo che la dimensione costatabile con i sensi è strutturata in modo che passi solo il 7-8% di una realtà costatabile, realtà che a noi appare come probabilistica, casuale, e lo è infatti per fare una analogia, nella realtà passano i tasselli di un puzzle che servono per comporre in modo stabile ben proporzionato, ripetibile, consequenziale il puzzle di quella “realtà condivisa” dal punto di vista percettivo e cognitivo, in altre parole tutti gli esseri viventi hanno un filtro specie-specifico, a condivisione intraspecifica, che permette di percepire e muoversi dentro una realtà condivisa che però è non più del 10% della realtà reale, prestare attenzione su questo 10% e assolutizzarlo è ciò che costruisce in noti pregiudizi scientifici e convinzioni molto condivise ma errate. Nella realtà l’individualità di tutte le forme viventi sostenuta dal libero arbitrio costituisce il 100% della realtà, di cui appare solo un 10% di individualità fenomenica in cui si muovono causalità e volontà (libero arbitrio) che entrando in una specie di imbuto la cui parte finale è costituita da un filtro che fa passare solo il 10% di elementi energetici deterministici, che per l’effetto restringimento ad imbuto li fanno apparire non deterministici, cioè probabilistici. La scienza di oggi sembra quindi lavorare su delle illusioni che chiama realtà vera perchè costatabile, e un modello scientifico cosi limitato e poco utile se non perchè gioca sull’identificazione di ciò che viene asserito dall’autorità scientifica, e su convinzioni predisposte nella popolazione che facciano apparire i pregiudizi scientifici come verità scientifiche nonostante l’evidenza (per esempio vedi le numerose reazioni patogene al vaccino covid, nonostante siano state sottostimate). Ora l’approccio conoscitivo si divide in due parti quello deterministico (da cui deriva anche il concetto di responsabilità individuale) e quello indeterministico-probabilistico-statistico, molto utilizzato dalla finanza, in cui spesso di identificano anche le ideologie di sinistra, che spingono ogni responsabilità al caso (comportamenti deresponsabilizzanti) Ora vero che in questa interpretazione tutto è sostenuto dal libero arbitrio di qualcuno (compreso D. per chi ha fede) e vero che la responsabilità è di chi ha posto in essere una volonta che poi può o non è passata dal filtro empiristico (quindi non ha dato effetti sulla realtà percepita), ma non possiamo affermare che se la causa non si vede, o non si sa se è stata prodotta da Caio o Sempronio, questa causa sia casuale, perchè questo è un grave errore epistemologico, e queste sono cose da chiedersi in tempi in cui venti di guerra vengono alimentati con danno per tutti da precise volontà distruttive che, onestamente, non vale la pena disconoscere.
Finalmente hanno dato un nome a quanto negli anni ’70, LUC CIOMPI, aveva capito sull’origine sociale della schizofrenia. Oggi si chiama GANG STALKING (o concorso nello stalking in ambito giudiziario).
Finalmente non si disconosce più il comportamento sadico sociale o di gruppo, verso una vittima designata, sia che avvenga per interesse, vendetta o pregiudizio, tale comportamento sociale sadico può essere condiviso da soggetti che fanno parte per esempio delle istituzioni, per evitare che la persona avanzi pretese che potrebbero screditare le istituzioni, o verso clienti che chiedono risarcimenti.
Si tratta di un comportamento sociale conosciuto, ora molto studiato, e a questo punto possiamo affermare che almeno l’80% delle psicosi, è stato generato da comportamenti sadici anche istituzionalizzati, e potremmo inserire anche un certo modo di fare psichiatria.
A conferma di ciò abbiamo da parte dell’etno psichiatria, fin dagli anni ’90, interessantissimi studi (per es. Beneduce) che dimostrano che l’incidenza di sintomi psichiatrici cronici in Africa è pari a zero, perché? Semplice la cultura del posto non permette che un comportamento sociale sadico si prolunghi più di tanto, è un fattore culturale, viene permesso e riconosciuto un comportamento socio-sadico, ma non viene permesso che si prolunghi nel tempo (tranne che nella cultura islamica), nelle società occidentali invece viene permesso che si prolunghi nel tempo, per una questione di “narcisismo sociale” il soggetto scomodo, dev’essere punito ed eliminato ma in modo che questo appaia come dovuto al soggetto stesso.
“questa mattina per la morte di un mio cognato ho incontrato un grande amico che ha una agenzia funebre ,mi ha detto che da non molto ,ce una moria di gente ,come gia anche io avevo notato, io gli ho detto sottovoce sono i vaccini, lui mi ha guardato meravigliato mi ha stretto la mano e mi ha detto concordo, e continuando ,mi ha detto mio padre,prima della 3 dose stava bene ,dopo la puntura ha avuto un forte mal di gambe ,che ricoverato poi e morto ,mi ha detto anche che ,crede e ne e sicuro che è stato il vaccino ,e questo anche ad un altro suo amico di suo padre ,tutti e due fatti i vaccini lo stesso giorno da un mio amico su VK…e tutto reale…”
Sui farmaci messi in commercio, dagli US: psicofarmaci, antipertensivi, vaccini, terapie geniche anticovid, ecc.. fin dall’inizio dalla messa in commercio si conoscono i gli effetti iatrogeni perché i produttori sono costretti a dichiarare per legge il contenuto e i dati delle loro ricerche. Pertanto si crea uno scontro fra scienziati e commercianti di pseudo scienza, che con abili raggiri linguistici e comunicativi, quindi pagando i media, hanno la meglio sugli scienziati che alla fine vengono calunniati e considerati degli impostori o quanto meno, agli occhi di non scienziati, divulgatori di ipotesi. Questa falsificazione per scopi commerciali in US è lecita fino a quando il consumatore non dimostra in concreto il dolo, ovvero la scienza americana si basa sul principio di dimostrabilità e non di precauzione. Una volta ottenuto il libero commercio in US attraverso accordi commerciali in tutto il mondo, che già esistono, questi prodotti farmaceutici vengono immessi nel mercato internazionale. Negli stati come per esempio il nostro in cui la Costituzione asserisce il principio di precauzione, questi farmaci vengono ugualmente venduti, per evitare richieste di risarcimento per danni commerciali di chi li produce, che andrebbero a incidere sul bilancio pubblico, già molto compromesso da altri giochetti finanziari che mettono la nostra Costituzione in posizione subalterna rispetto un contratto commerciale che ovviamente democratico non è perchè è deciso da poche persone anche se in nome di ipotetica rappresentanza della nazione, e senza dibattito parlamentare, motivo per cui negli ultimi 20 anni ci siamo trovati con governi molto decisionisti e poco parlamentari. Questo per dire che i cosi detti vaccini anticovid hanno avuto già la strada spianata e fin quando ci sarà un banchiere non eletto a capo del governo italiano, questa strada diventerà sempre più in discesa. Ora come è potuto accadere tutto questo? Con il governo Renzi, i membri principali della corte costituzionale sono stati con velocità inaudita, cambiati, assieme all’elezione di Mattarella voluta anche da Renzi. Il governo Renzi (filo Obama) in due anni ha spaccato tutto ciò che garantiva il diritto costituzionale, andando a distruggere l’unico l’elemento con poteri assoluti di stabilire legittimità costituzionali o meno, la nuova corte costituzionale voluta da Renzi presentò subito il suo biglietto da visita (NWO) sancendo che i vaccini per i bambini erano obbligatori perchè il diritto collettivo prevaleva su quello individuale, cosa giuridicamente molto forzata. Da quel momento qualsiasi cosa può essere costituzionale anche spruzzare merda dal cielo sui cittadini magari in nome di un diritto collettivo ad avere terreni fertilizzati.